L’articolo 2, commi da 36-tedercies a 36-duodevicies, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n° 138 ha introdotto una serie di disposizioni volte a limitare la concessione in godimento di beni relativi all’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore individuale; l’obiettivo di tali provvedimenti è quello di regolare i casi in cui i beni a disposizione dell’azienda vengono dati in godimento a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato normalmente riscontrabili in una transazione paritaria.
La disciplina di tale tipo di transazione ha portato principalmente a due rilevanti conseguenze:
• la tassazione di un reddito diverso in capo all’utilizzatore del bene concesso in godimento;
• l’indeducibilità in capo all’impresa dei costi sostenuti per la concessione dello stesso bene.
Da qui l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento, laddove tale concessione sia avvenuta in condizioni vantaggiose a favore dell’utilizzatore.
wordpress theme by initheme.com