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Beni ai soci: al 30 ottobre la comunicazione

14 Ottobre 2014silvanaNews

La comunicazione va inviata solo quando emerge dal rigo RL10 di Unico 2014 un reddito diverso da tassare in capo all’utilizzatore.

Alla fine del mese scatta l’obbligo di invio della comunicazione telematica dei beni in uso ai soci, ossia i beni d’impresa utilizzati in modo promiscuo.
L’adempimento interessa tutti coloro che hanno indicato al rigo RL10 del modello Unico 2014 il reddito diverso che si è generato dall’utilizzo, da parte dei soci o dei familiari dei soci, per scopi personali, di un bene intestato all’impresa (società o ditta individuale).
L’indicazione interessa qualunque bene (strumentale, merce e patrimonio) detenuto dalla società o dalla ditta individuale a titolo di proprietà, comodato o noleggio.

Il reddito diverso, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene, è calcolato utilizzando come base di riferimento:
– per le autovetture, le tariffe Aci per 4.500 km;
– e per gli immobili, attesa la non applicabilità del criterio della rendita catastale aumentata delle spese di utilizzo a carico dell’impresa (art. 51, co. 4, lett. c) del Tuir ), il valore di mercato del canone (es. quotazioni Omi).
Ovviamente si genera reddito diverso solo qualora vi sia una differenza positiva tra tale valore di riferimento e il corrispettivo pattuito, a prescindere dal fatto che la fattura sia stata o meno pagata (si vedano istruzioni ministeriali al modello – rigo BG09 colonna 1, che parla di corrispettivo “maturato”).
Tale reddito fa dunque eccezione alla regola generale di tassazione dei redditi diversi, dato che si applica il concetto di maturazione del corrispettivo, anziché di corrispettivo incassato (deroga al principio di tassazione dei redditi diversi per cassa).

Il più delle volte non sarà compilato il rigo RL10, perché il valore di riferimento per il calcolo è esattamente il corrispettivo pattuito tra le parti, le quali così evitano di tassare un surplus e di adempiere a tale ulteriore comunicazione.

Il titolare della ditta individuale, che utilizza i beni dell’impresa per scopi personali, è esonerato dalla comunicazione (Circolare n. 24/E/2012 e istruzioni ministeriali al modello lo confermano).

In generale, ogni qualvolta è compilato il rigo RL10 di Unico 2014 si dovrà presentare la comunicazione dei beni ai soci il prossimo 30 ottobre 2014, in quanto grazie a tale modello si dà riscontro all’amministrazione finanziaria degli utilizzi “a scopo personale” dei beni d’impresa nel 2013.

Esempio – La XY S.r.l. che nel febbraio 2012 concede a uno dei soci un immobile abitativo (per essa immobile patrimonio), per 4.000 euro all’anno, a fronte di un valore di mercato di 5.400 euro, dovrà compilare la comunicazione dei beni ai soci:
• e nella sezione “Tipologia di utilizzo” barrare la casella 1 (Esclusivo);
• nella sezione “Dati del contratto” la casella ” Caso d’uso”;
• data di inizio “01 gennaio 2013” (anche se la concessione è iniziata già nel 2012), e come data fine utilizzo 31 dicembre 2013, dato che è stato concesso in uso per tutto il periodo d’imposta 2013;
• nella sezione “Bene concesso in godimento” andrà barrata la casella “Immobile” e compilato il campo 2, relativo al comune in cui è ubicato l’immobile, e al campo 3 la provincia. In colonna 4 e 5 vanno indicati il foglio e la particella catastale che identificano l’immobile concesso in uso.
– il corrispettivo pari a 4.000 euro per l’utilizzo del bene dovrà essere indicato in colonna 1 e nel campo 2 il valore di mercato pari a 5.400 euro.
Il socio, dal canto suo, deve avere compilato Unico 2014, indicando al rigo RL10, il reddito pari a 1.400 euro, che ha natura di reddito diverso.

Specifiche esenzioni – Vi sono casi in cui, nonostante emerga un reddito diverso in capo agli utilizzatori dei beni, non è necessario l’invio del modello entro il 30.10.2014: ad esempio per i beni concessi agli amministratori, per i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo (se l’utilizzo di tali beni trova corrispondenza in un fringe benefit tassato ai sensi degli artt. 51 e 54 del Tuir), per i beni dell’imprenditore individuale da lui stesso utilizzati, per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, concessi ai soci e per i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi (es. taxi).

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/beni-ai-soci-al-30-ottobre-la-comunicazione,3,24025

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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