Sono queste le principali affermazioni di principio contenute nella sentenza 150/08/13 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Il caso. La controversia ha riguardato una cartella di pagamento, emessa da Equitalia nei confronti di una contribuente, a seguito del controllo automatico della dichiarazione per l’anno 2007 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha presentato ricorso dinanzi alla CTP di Genova eccependo il mancato ricevimento dell’avviso bonario e l’irrituale notifica della cartella perché avvenuta presso un indirizzo non più valido da numerosi anni, come comunicato telematicamente all’Amministrazione Finanziaria. L’adito Giudice ha respinto il ricorso ritenendo che la costituzione in giudizio dell’appellante avesse sanato ogni e qualunque vizio di notifica e, in ogni caso, che fosse irrilevante il mancato invio dell’atto prodromico (ossia l’avviso bonario).
La contribuente si è rivolta alla Commissione Tributaria Regionale di Genova per chiedere la riforma della sentenza di prime cure e l’appello è stato accolto.
L’avviso bonario è atto impugnabile. La CTR, innanzitutto, dichiara non valida l’affermazione dell’Ufficio resistente circa la non impugnabilità dell’avviso bonario. Ciò perché la Cassazione ha ormai statuito che qualsiasi comunicazione atta a portare a conoscenza del contribuente un suo debito tributario può essere impugnata e l’avviso bonario esplicita una ben determinata pretesa tributaria ingenerando nel contribuente l’interesse a chiarire la sua posizione in maniera non più modificabile.
Comunicazione preventiva dell’esistenza di errori. Nel caso di specie, inoltre, l’Ufficio era obbligato a inviare una comunicazione preventiva, trattandosi di un errore nell’esposizione dei crediti e debiti “il che avrebbe dovuto esser portato a conoscenza del contribuente – si legge in sentenza – nei modi previsti dalla legge, ossia con avviso bonario che il contribuente (…) avrebbe potuto eventualmente impugnare e che, in ogni caso, avrebbe portato sanzioni inferiori”. Di qui l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio.
Il Collegio ligure, infine, ha dichiarato l’inesistenza della notifica della cartella impugnata, non sanabile, a differenza della dichiarazione di nullità, con la costituzione in giudizio della contribuente. Nel caso esaminato, la cartella è stata notificata in maniera irrituale mediante posta raccomandata direttamente dal Concessionario. Come se non bastasse, l’atto di riscossione è pervenuto alla contribuente in modo “fortuito e causale”, poiché inviato presso un indirizzo non più valido da molti anni, nonostante l’Amministrazione Finanziaria fosse perfettamente a conoscenza della nuova residenza della contribuente.
wordpress theme by initheme.com