A rischio il ricalcolo degli acconti 2015 con la beffa della maggiorazione
• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2014, nelle seguenti misure:
1. 18,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
2. 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Tali deduzioni vengono concesse a norma dell’art. 66, co. 5, del Tuir, il quale prevede che “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito”.
Nonostante la citata normativa definisca gli importi della deduzione, questi vengono fissati di anno in anno in base alle risorse finanziarie disponibili.
In particolare, per il 2013 erano previste le seguenti deduzioni:
• per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti la deduzione ammontava a 56 euro;
• per i trasporti effettuati oltre tale ambito, l’importo era fissato in 92 euro.
Si ribadisce che l’agevolazione viene concessa anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa ed è pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti.
Deve però ravvisarvi che data la tardiva comunicazione operata dall’Amministrazione Finanziaria, i medesimi soggetti avevano calcolato le imposte facendo riferimento agli importi definiti per il 2013. La drastica riduzione dell’ammontare delle deduzioni spettanti comporta l’inevitabile ricalcolo delle imposte dovute per il 2014, nonché per gli acconti dovuti per il 2015.
Bisogna effettuare un distinguo, dato che gli autotrasportatori rientrano tra i soggetti che godono della proroga. Chi avesse già effettuato il pagamento entro il 6 luglio, dovrà integrare il versamento rideterminando il reddito 2014 in base alle deduzioni ridotte e applicando sul surplus la maggiorazione dello 0,40%. È auspicabile che si conceda la possibilità di effettuare l’ulteriore versamento senza maggiorazione, in considerazione del fatto che tali soggetti non hanno alcuna colpa, avendo ricevuto la comunicazione della drastica riduzione delle deduzioni a pochi giorni dalla scadenza dei versamenti senza maggiorazione.
Chi invece ha intenzione di effettuare il versamento entro il 20 agosto dovrà pagare quanto dovuto con la maggiorazione dello 0,40%, ovviamente ricalcolando il dovuto tenendo conto delle nuove deduzioni.
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