Volendo ripercorre, in sede di premessa, l’iter normativo, in primo luogo, giova ricordare, che già nel Modello Unico/2016 (periodo d’imposta 2015) rispetto al Modello Unico/2015 (e quindi con riferimento al periodo d’imposta 2014) con la Legge di Stabilità 2016, il Legislatore aveva fissato, in merito alla deduzione forfettaria in commento, una misura unica in luogo delle precedenti vigenti. Infatti, con riferimento al 2014, l’Agenzia, con comunicato stampa del 6 agosto 2015 fissava gli importi delle predette deduzioni forfetarie nelle seguenti misure:
Con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) le predette misure sono state, invece, unificate, stabilendo che, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. Il Legislatore ha, dunque, unificato l’importo della deduzione, continuando a prevedere la disposizione secondo cui per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione spetta nella misura del 35% dei 51 euro (ossia 17,85 euro).
Con il comunicato di ieri sono, così, confermate anche per il periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017) le predette misure agevolative.
Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi/2017 – Come si legge dallo stesso comunicato stampa di ieri, la deduzione forfetaria in esame va riportata nei quadri RF o RG del Modello Redditi PF o SP. In particolare, è da indicarsi al rigo RF55 (tra le variazioni in diminuzione), utilizzando i codici 43 (deduzione per i trasporti all’interno del Comune) e 44 (deduzione per i trasporti oltre il comune) al rigo RG22 (altri componenti negativi deducibili), utilizzando i codici 16 (deduzione per i trasporti all’interno del Comune) e 17 (deduzione per i trasporti oltre il comune).
Il credito per il contributo al SSN – È, altresì, confermato il beneficio relativo al recupero del contributo al SSN di cui alla Legge n. 266/2005 e successive proroghe. Si tratta di un beneficio, che si concretizza nella possibilità, per le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – di poter recuperare, anche nel 2017, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Per la compensazione in F24 occorre utilizzare il codice tributo “6793”, ed indicare nel campo anno di riferimento, il periodo d’imposta cui il credito si riferisce, ossia 2017.
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