Continua così, da tempo, un’anomalia tutta italiana, secondo la quale può essere punito per il reato di riciclaggio di denaro solo un soggetto che sia diverso da colui che ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto.
Se invece a “pulire” il denaro sia lo stesso soggetto che ha commesso il reato, si tratta semplicemente di un fatto derivato non punibile.
Le riforme annunciate
Si era parlato, inizialmente, di una nuova norma per l’autoriciclaggio che avrebbe trovato spazio nel disegno di legge sul contrasto alla criminalità organizzata, pronto per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri.
Tuttavia le sorti della nuova disciplina sull’autoriciclaggio sembrano essere legate soprattutto alle disposizioni in tema di riemersione dei capitali esteri, così come avvenne in occasione del decaduto D.L. 4/14.
Il perché di questo legame tra le due disposizioni, apparentemente lontane, è stato spiegato, nei giorni scorsi, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, che ha ribadito come la nuova definizione del reato in oggetto potrebbe condurre molti contribuenti ad “approfittare” delle norme in tema di riemersione dei capitali, soprattutto per sfuggire alle nuove sanzioni penali previste.
È infatti bene ricordare come il reato di autoriciclaggio assuma particolare rilevanza in ambito fiscale: con riferimento ad altre fattispecie penali, è infatti abbastanza raro che il denaro venga “pulito” da parte degli stessi soggetti imputabili per il reato presupposto.
In ogni caso, le pene previste sono sicuramente non irrilevanti: fino a ben 6 anni di carcere per chi abbia “ripulito” il denaro sporco dopo la commissione del reato, con aggravamenti di pena nel caso in cui il reato sia commesso nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale, nell’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria o nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco o liquidatore.
Il Ddl contro la criminalità organizzata
Se ancora non sono certe le sorti del reato di autoriciclaggio, possiamo comunque dire che diverse sono le novità che potrebbero essere introdotte con il disegno di legge sulla criminalità organizzata.
Sono previsti infatti inasprimenti di pena anche per il reato di associazione mafiosa (dai 10 ai 15 anni di reclusione, in luogo degli attuali 7-12 anni), e viene altresì introdotto l’obbligo delle videoconferenze per gli imputati che devono partecipare ai processi, in modo da poter evitare gli elevati costi connessi ai trasferimenti degli stessi.
Viene inoltre introdotto il “controllo giudiziario” che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe andare a sostituire l’amministrazione giudiziaria in tutti quei casi in cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che influenzino l’attività d’impresa.
In detti casi, infatti, non si determina lo spossessamento della gestione, quindi non viene bloccata l’attività produttiva, sebbene sia comunque attuata una “vigilanza preventiva”, per un periodo compreso tra gli uno e i tre anni, da parte del commissario giudiziale.
Nuove disposizioni sono inoltre previste in tema di tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti per le infrastrutture e gli insediamenti strategici: sarà infatti necessario ricorrere al sistema di monitoraggio “Capaci”, il quale prevede il ricorso ai bonifici bancari elettronici, conformi allo standard Sepa.
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