Premessa – La percentuale di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni è stata ridotta al 20% a partire dal 2013. L’importo deducibile va indicato nel rigo RE19, colonna 4, di UNICO 2014. Chi si avvale del regime dei minimi può continuare a dedurre il 50% dei costi. I soggetti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative produttive applicano, invece, le regole ordinarie.
Legge stabilità 2013 – L’art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2013, ha modificato l’art. 164, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., riducendo al 20%, a partire dal 2013, la percentuale di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni. L’importo deducibile di tali spese va indicato nel rigo RE19, colonna 4, di UNICO 2014.
Minimi – Chi si avvale del regime dei minimi può invece continuare a dedurre il 50% dei costi. Nell’ambito del reddito di lavoro autonomo il costo di acquisto e il canone di leasing o di noleggio degli autoveicoli sono parzialmente deducibili limitatamente a un veicolo per gli esercenti arti o professioni in forma individuale ovvero a un veicolo per ciascun socio o associato, in caso di esercizio dell’attività in forma associata (società semplice o associazione professionale).
Limiti – Il costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto è ammesso in deduzione per quote di ammortamento determinate in base ai coefficienti ministeriali del D.M. 31 dicembre 1988 ed è assunto entro il limite massimo fiscalmente riconosciuto, pari rispettivamente a: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Leasing – Nel caso di stipula di un contratto di leasing non si tiene conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo che eccede i limiti indicati. In caso di locazione e di noleggio i limiti sono: di 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, di 774,69 euro per i motocicli e di 413,17 euro per i ciclomotori. Tali limiti sono riferiti a un periodo di utilizzo dei beni pari a dodici mesi. Pertanto, nel caso in cui il contratto inizi nel corso del periodo di imposta, dovrà effettuarsi il ragguaglio dei limiti stessi. In altre parole, il limite di euro 3.615,20 per un’autovettura è valido per un noleggio di dodici mesi; se la durata è di soli 8 mesi il limite è di euro 2.410,13.
Quando il mezzo di trasporto viene ceduto la plusvalenza o la minusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Quindi la minore quota di ammortamento deducibile a partire dal 2013 comporterà la riduzione della detta plusvalenza o minusvalenza.
Limiti per i minimi – I contribuenti minimi non applicano, invece, le norme del T.U.I.R. che stabiliscono limitazioni alla deducibilità dei costi ma, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 2008, le spese sostenute (in caso di acquisto in proprietà o di locazione, anche finanziaria) per i beni a deducibilità limitata, quali le auto, rilevano, in base al principio di cassa, nella misura del 50% del corrispettivo pagato.
Vantaggi – Ma la maggiore percentuale di deducibilità non costituisce l’unico vantaggio, perché va considerato che non si applicano i tetti massimi di rilevanza fiscale del costo di acquisto, il quale si deduce integralmente nell’anno di acquisto (in luogo dell’ammortamento). Occorre, però, rispettare le condizioni per l’applicabilità del regime dei minimi, tra le quali quella di non aver effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali eccedenti 15.000 euro (sempre considerando, per i beni promiscui, solo il 50% dei corrispettivi).
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