La comunicazione – Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92. In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto il nuovo comma 4-bis che prevede, in determinati “casi” individuati dal Regolamento attuativo, l’obbligo, in capo all’utilizzatore del veicolo, di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione o della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Il calcolo dei 30 giorni – Con riguardo al predetto periodo. il MIT, nella Circolare n. 23743 del 27 ottobre scorso ha precisato che lo stesso va computato in giorni “naturali e consecutivi” non rilevando il fatto che si esaurisca nell’arco di un anno o si protragga a cavallo di 2 o più anni successivi (ad esempio, dall’1.3.2015 al 30.6.2015, dall’1.9.2015 al 31.1.2016, dall’1.12.2015 al 30.11.2017). È inoltre chiarito che la comunicazione non è richiesta se a favore del medesimo intestatario sia disposta una proroga, di durata inferiore o pari a 30 giorni, della scadenza dell’atto che ha dato luogo all’annotazione in esame oppure nel caso sia stipulato un nuovo atto (ad esempio, nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza di quello precedente) di durata inferiore o pari a 30 giorni, che legittima il predetto soggetto all’utilizzo del medesimo veicolo.
Auto aziendali – Per quanto riguarda le auto aziendali il Ministero dei trasporti nella circolare 23743/2014 ha ricordato che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; pertanto, è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera). Inoltre, nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall’art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione:
• l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit’ (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
• al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
• l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.
Auto aziendali interessate dall’obbligo – Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli:
• concessi in comodato a soci/amministratori/collaboratori dell’azienda;
• intestati all’imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell’impresa. In tal caso il relativo comodato impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato comporta anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;
• concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/auto-in-comodato-calcolo-dei-trenta-giorni,3,24466
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