Legge di stabilità – Dopo l’intervento attuato nel 2012 con l’eliminazione della durata minima contrattuale, il Legislatore ha corretto nuovamente le regole sulla fiscalità dei contratti di leasing al fine di allineare la deduzione dei canoni alle modalità di imputazione contabile. La L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha ridotto, infatti, l’arco temporale di deduzione dei canoni fissandolo, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, alla metà del tempo di ammortamento per i beni mobili e a 12 anni per gli immobili.
Auto – La L. 147/2013 non ha, però, corretto le penalizzanti regole per i leasing delle autovetture di imprese e professionisti, riproponendosi dunque l’interrogativo, che permane ormai dal 2006, su quali siano esattamente i veicoli interessati. L’art. 102, co. 7, Tuir, stabilisce, anche per i contratti del 2014, che per i veicoli indicati nell’art. 164, lett. b), del Testo unico la deduzione dei canoni va ripartita su un periodo pari a quello di ammortamento (48 mesi). Un’analoga disposizione è prevista, per i lavoratori autonomi, dall’art. 54, Tuir.
Auto strumentali – Sono certamente escluse da questa disciplina (e usufruiscono dunque della deduzione su un periodo dimezzato rispetto all’ammortamento) le autovetture che costituiscono beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (come quelle delle autoscuole o dei noleggiatori), mentre, al contrario, vi rientrano certamente le auto tenute a disposizione dell’impresa.
Auto a uso promiscuo – Non è invece chiaro se il periodo di 48 mesi riguardi anche le autovetture concesse in benefit a dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta, che sono disciplinate dalla lett. b-bis dell’art. 164, la quale, dal 2013, prevede una deduzione dei costi al 70%.
Circolare 28/E/2006 – La C.M. dell’Agenzia delle Entrate 28/E/2006, emanata a commento della norma che introdusse la stretta sulle auto aziendali (D.L. 4 luglio 2006, n. 223), affermò che erano sottoposti alle nuove regole sui leasing (e al divieto di deduzione di ammortamenti anticipati pure stabilito dal D.L. 223) i veicoli “il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), ovvero che non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”.
Tuir – All’epoca le auto in benefit non erano incluse (come oggi) in un apposito punto dell’art. 164 (lett. b-bis), ma erano pur sempre al di fuori della lettera b) richiamata per fissare la maxi durata dei leasing. Il passaggio della circolare lasciava dunque intendere, pur in presenza di una dato letterale apparentemente difforme, che anche i mezzi assegnati ai dipendenti erano sottoposti all’allungamento a 48 mesi.
Telefisco – Il dubbio è stato risolto, in modo favorevole ai contribuenti, durante Telefisco 2014. In particolare nel corso dell’incontro con la stampa specializzata è stato chiesto se “con riferimento agli automezzi in uso promiscuo ai dipendenti il periodo minimo di deduzione è pari al periodo di ammortamento (così come previsto per i mezzi di trasporto parzialmente deducibili) o a quello previsto per gli altri beni mobili (ora pari alla metà del periodo di ammortamento)”. A tale domanda i tecnici dell’Agenzia hanno risposto che “con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti non si rendono applicabili le limitazioni previste per le c.d. auto aziendali. Pertanto, il periodo di deduzione minimo è in questo caso pari alla metà del periodo di ammortamento, al pari degli altri beni mobili. Occorre infatti ricordare come l’art. 102, comma 7 del Tuir, nel rendere più lungo il periodo di deducibilità dei canoni espressamente richiami soltanto i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), e non le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, che sono invece richiamate dalla successiva lettera b-bis)”.
Periodo ridotto – In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni).
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