È quanto ha sancito la Commissione Tributaria Provinciale di Como, con la sentenza n. 579/04/14.
La controversia è originata dall’impugnazione di un diniego di rimborso IVA che il contribuente aveva chiesto facendo presente di aver cessato l’attività d’idraulico, esercitata sotto forma d’impresa individuale.
L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’intervenuta decadenza del diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, stante la mancata predisposizione del modello “VR”.
Con la sentenza in rassegna, la Commissione comasca ha smentito l’amministrazione, condannandola al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro a favore del contribuente.
Secondo il Collegio provinciale, in caso di rimborso del credito IVA che risulta dalla dichiarazione a seguito di cessazione dell’attività regolata dall’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, poiché non è possibile recuperare l’imposta nel corso di future operazioni imponibili, non opera la decadenza prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, applicabile in via residuale in mancanza di specifiche disposizioni.
La mancata osservanza delle forme essenziali (nel caso che ci occupa, il contribuente non ha presentato il modello “VR”) o la mancata presentazione dell’istanza entro il termine di decadenza di due anni previsto dal citato articolo 21 citato non costituisce diritto sostanziale al rimborso, che resta soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, ma rappresenta la perdita del vantaggio di ottenere il rimborso in forma accelerata e il contribuente conserva il diritto a essere rimborsato della somma a credito d’IVA non portata in detrazione in un periodo successivo.
Si segnala che questa pronuncia della CTP di Como trova riscontro nell’orientamento prevalente della Cassazione.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/attivita-cessata-rimborso-iva-con-limiti-ampi,3,27365
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