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Attestato di Prestazione Energetica: le novità del Destinazione Italia

4 Marzo 2014silvanaNews

Anche le schermature solari mobili per la redazione dell’APE

Ape e schermature solari mobili – Ai fini del rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) si dovrà tenere conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore. Ciò è previsto dal Decreto Legge “Destinazione Italia”, convertito dalla Legge n. 9/2014, che ha riconosciuto il contributo prodotto dalle schermature solari mobili installate nell’edificio per il risparmio energetico, quindi anche per la redazione dell’APE. Nella redazione dell’attestato di prestazione energetica bisognerà dunque tener conto anche del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili. Si ricorda che nei casi di omessa dichiarazione o allegazione dell’Ape ai contratti di compravendita o di locazione immobiliare in luogo della nullità degli atti si applica la sanzione pecuniaria. Restano esclusi dall’obbligo di allegare l’APE i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari.

Compravendita immobiliare – Nella compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, viene inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. La copia dell’Ape deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Omessa dichiarazione o allegazione – In caso di omessa dichiarazione (da raccogliere in un’apposita clausola) o allegazione dell’attestato, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 3.000 a 18.000 euro. Per i contratti di locazione di singole unità immobiliari l’omessa dichiarazione comporta a carico delle parti il pagamento in solido e in quote uguali di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.000 a un massimo di 4.000 euro e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione si riduce della alla metà. In sede di conversione del decreto, è stato aggiunto che il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Un nuovo comma all’articolo 1 (comma 8-quater) prevede che gli annunci non devono riportare gli indici di prestazione energetica, né la classe energetica se riguardano la locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l’anno.

Certificatori energetici – Per l’abilitazione alla redazione dell’Ape, i certificatori devono essere in possesso di un attestato di frequenza e aver superato un esame finale dello specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici. La nuova durata del corso deve essere 80 ore e non di 64 ore. Per diventare certificatori energetici, relativamente ai requisiti, viene ampliata la platea dei soggetti che possono redigere l’Ape senza frequentare lo specifico corso di formazione di 80 ore. L’obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in ingegneria aerospaziale, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, scienze e tecnologie della chimica industriale. Tra i diplomi che invece permettono di poter redigere la certificazione energetica senza partecipare ai corsi di formazione, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici, ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi. Le disposizioni D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, si applicano anche ai fini della redazione dell’attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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