Premessa – Niente assunzioni agevolate per le donne disoccupate di qualsiasi età. Infatti, è stato sospeso lo sgravio contributivo del 50% rivolto alle categorie di lavoratori svantaggiati, tra cui appunto le “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea”. Il motivo di fondo sta nel mancato rinnovo della Carta degli aiuti a finalità regionale definita con Decisione C(2007)5618, scaduto lo scorso 30 giugno 2014. A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 6235/2014.
Bonus assunzioni – In particolare, stiamo parlando degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 8-11, L. n. 92/2012), valevoli dal 1° gennaio 2013, che concede uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di:
• uomini o donne over 50 e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L’incentivo spetta in caso di: assunzioni a tempo indeterminato; assunzioni a tempo determinato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Inoltre, l’agevolazione spetta anche per assunzioni a tempo parziale e per scopo di somministrazione. A essere inclusi sono anche i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001. Restano esclusi, invece: i rapporti di lavoro domestico; intermittente; ripartito e accessorio. Lo sgravio contributivo, pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, dura: per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi 18 mesi.
Bonus sospeso – Come precisato in premessa, viene decretato lo stop per una particolare categoria di lavoratrici destinatarie del bonus; e in particolare delle “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea”. Tale situazione deriva dal fatto che la Carta degli aiuti a finalità regionale definita con Decisione C(2007)5618 def. Corrigendum del 28 novembre 2007, recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, è stata prorogata solo fino al 30 giugno 2014 (la scadenza originaria era prevista fino al 31 dicembre 2013). Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2014, non è possibile riconoscere i benefici previsti per l’assunzione della menzionata categoria di lavoratrici.
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