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Assistenza sanitaria: stop con trasferimento all’estero

31 Ottobre 2014silvanaNews
La corretta determinazione della residenza fiscale è di fondamentale importanza sia per le implicazioni di carattere fiscale che per le conseguenze relative all’assistenza sanitaria.

Essere considerato fiscalmente residente in Italia o fiscalmente residente all’estero comporta innanzitutto un diverso criterio di tassazione.

Infatti, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle), mentre una persona non residenteè tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia.

Oltre ai diversi criteri di tassazione, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a ulteriori obblighi, quali:
– il monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW);
– il pagamento dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri ) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

Altro elemento di differenziazione tra soggetti fiscalmente residente in Italia e soggetti fiscalmente residenti in un Paese estero, è la possibilità di fruire di detrazioni e deduzioni. Infatti, per i non residenti è prevista la possibilità di usufruire esclusivamente delle detrazioni e deduzioni previste dall’art. 24 del Tuir (ad eccezione dei c.d. contribuenti Schumacker).

Oltre alle implicazioni di carattere fiscale, vi è da considerare che il trasferimento di residenza all’estero fa perdere il diritto all’assistenza sanitaria da parte dello Stato italiano, sia in Italia che all’estero, contestualmente all’iscrizione all’AIRE e alla cancellazione dall’anagrafe comunale.

Di conseguenza, non si avrà più diritto alle prestazioni del medico di base, i medicinali dovranno essere acquistati senza l’utilizzo del ticket, si perde il diritto all’assistenza ospedaliera.

È da verificare la stipula di una Convezione bilaterali in materia sanitaria tra l’Italia e il Paese di residenza del soggetto estero.

Un’eccezione è prevista per i lavoratori distaccati all’estero che, in caso di rientro in Italia, hanno diritto alle prestazioni sanitarie da parte dell’ASL di temporanea dimora, indipendentemente dall’eventuale iscrizione all’AIRE.

Inoltre, ai cittadini con lo stato di emigrato e ai titolati di una pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrano temporaneamente in Italia, sono riconosciute a titolo gratuito le prestazioni ospedaliere di carattere urgente, tramite il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, previa presentazione dell’attestato rilasciato dal Consolato competente attestante lo “status” di emigrato.

È da sottolineare inoltre che le varie Regioni prevedono a volte condizioni di maggior favore rispetto a quanto sancito dalla normativa interna.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/assistenza-sanitaria-stop-con-trasferimento-all-estero,3,24417

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Tag: #assistenzaestero, #sanitàestero
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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