Va rilevato che la stampa specializzata nei giorni scorsi ha pubblicato l’intervento del Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che in una risposta al question time alla Camera , sull’argomento oggetto del presente erificare la platea dei soggetti interessati e conseguentemente poter valutare gli effetti sui saldi di finanza pubblica”.
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci: le varie proroghe
Come suindicato la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha “riproposto” il regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Con la Circolare n. 26/E, del 1 giugno 2016, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, diversi chiarimenti sulla disciplina dell’assegnazione/cessione e trasformazione agevolata prevista dalla legge di Stabilità 2016. Tali chiarimenti sono stati formulati in coerenza con quanto precedentemente affermato dalle Entrate nella Circolare n. 40/E del 2002, a commento di una disciplina sostanzialmente analoga a quella attuale.
La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
L’imposta sostitutiva (che si applica in luogo delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) ha un’aliquota dell’8 per cento. Essa è elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
L’aliquota è del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci.
Le riserve e i fondi in sospensione d’imposta sono poste patrimoniali costituite in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali (ad esempio nel caso di rivalutazioni di beni d’impresa), che ne rinviano l’imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.
La proroga introdotta dalla legge di Bilancio 2017
La legge di Bilancio 2017, veicolata nella legge 11 dicembre 2016, n.232, al comma 565 e 566, prevede la riapertura al 30 settembre 2017 dei termini per l’assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.
Per l’assegnazione e la cessione ai soci e per la trasformazione in società semplice restano invariate le condizioni stabilite dalla legge di Stabilità per il 2016, compreso il termine del 30 settembre 2015 entro il quale i soci destinatari dell’assegnazione o della cessione dovevano rivestire tale qualifica; alla stessa data dovevano essere, inoltre, presenti gli stessi soci risultanti alla data della trasformazione.
Sono considerati soci beneficiari e destinatari dell’assegnazione agevolata:
Tale condizione deve essere intesa nel senso che, all’atto dell’assegnazione, solo per i soci che rivestivano tale qualifica anche alla predetta data del 30 settembre 2015, è possibile fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione in esame.
I tecnici delle Entrate con la Circolare n.26/E/2016, hanno fatto presente che la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione medesima e che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2015 alla data dell’assegnazione al socio del bene agevolato.
I versamenti
Per quanto attiene ai versamenti rateali dell’imposta sostitutiva si evidenzia che questi sono effettuati, rispettivamente per:
Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.
Soggetti che possono effettuare l’assegnazione
Possono effettuare, in regime agevolato, l’assegnazione dei beni ai soci, le seguenti società residenti nel territorio dello Stato: le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società in nome collettivo; le società in accomandita semplice.
Per effetto dell’equiparazione alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice, operata dal comma 3, dell’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, rientrano tra i soggetti residenti che possono effettuare l’assegnazione agevolata anche le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali.
Possono, inoltre, beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società in liquidazione, purché sussistano le condizioni previste dalla norma in commento.
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