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Assegnazione agevolata beni ai soci. La compilazione del modello redditi

26 Giugno 2017silvanaNews

Per le società di capitali interessati i righi da RQ 82 a RQ 85

CALCOLO STUDIO
Premessa – Con l’articolo 1 commi da 115 a 120 della Legge n. 208/2015 il Legislatore ha introdotto un incentivo a favore delle assegnazioni, cessioni e trasformazioni che comportano l’estromissione di beni dal regime d’impresa, riconoscendo loro un trattamento fiscale agevolato. L’agevolazione consente di assoggettare i beni, “estratti” dal regime d’impresa e assegnati/ceduti ai soci, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) pari al 8% o al 10,5% (per le società non operative).

Va ricordato che non è previsto lo scioglimento obbligatorio della società e l’assegnazione può essere riferita ad un singolo bene, un complesso di beni o l’intero complesso aziendale.

La possibilità di accedere all’agevolazione non è preclusa nemmeno nel caso in cui la società sia in liquidazione.

L’assegnazione agevolata – Le procedure di cessione, assegnazione e trasformazione agevolata consentono di:

  • applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 8% sulle plusvalenze che emergono in capo alla società a seguito delle operazioni (10,5% se la società è risultata non operativa per almeno due periodi d’imposta negli ultimi tre) e del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta;
  • assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale;
  • nel caso di assegnazione, di ridurre il valore dell’utile in natura dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • applicare l’imposta di registro proporzionale in misura ridotta del 50% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Le condizioni da rispettare – L’agevolazione può essere utilizzata dopo aver verificato la sussistenza di alcune condizioni di carattere soggettivo e oggettivo, sia in capo alla società, sia in capo al socio. La mancanza di tali condizioni (o anche di una sola) non consente l’applicazione del regime agevolato di assegnazione. Con riferimento alla natura giuridica delle società, l’agevolazione può essere applicata con riferimento alle società di persone commerciali (SNC e SAS) e alle società di capitali (SRL, SPA e SAPA).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, devono ritenersi incluse nell’ambito di applicazione le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Rimangono escluse dall’ambito di applicazione, invece, le società non residenti nel territorio dello Stato (con stabile organizzazione) e gli Enti non commerciali. Si deve, inoltre, precisare che il requisito riguarda le società interessate dall’agevolazione e non i soci, che quindi possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche (comprese società non residenti, di capitali, cooperative).

Le agevolazioni sono concesse alla condizione che:

  • i soci siano iscritti al Libro soci al 30.09.2015 (se il Libro soci è previsto);
  • i soci vengano iscritti al Libro soci entro il 31.01.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2015.

Con riferimento alla validità delle condizioni previste per legge, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario che i soci rivestano tale qualifica anche in data antecedente al 30.09.2015. Non viene richiesto per tali soggetti il possesso ininterrotto dello status di socio ma viene ritenuto sufficiente, ai fini agevolativi, che alla data del 30.09.2015 possiedano la qualifica richiesta per l’assegnazione/cessione agevolate.

I beni agevolabili – I beni che possono formare oggetto dell’assegnazione agevolata ai soci sono i seguenti:

  • beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR (e, quindi, purché diversi da quelli strumentali per destinazione);
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa.

Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Sono, quindi, assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

  • quelli strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
  • quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • quelli che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 del TUIR.

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore. Sono, invece, agevolabili in quanto si considerano “non strumentali per destinazione” quegli immobili che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d’impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi).

L’inserimento nel modello redditi – Con riferimento alla compilazione di REDDITI 2017 SC, si segnala che la procedura di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata deve essere valorizzata nei righi da RQ82 a RQ85.

Con riferimento alla compilazione di REDDITI 2017 SP, la procedura di assegnazione/cessione deve essere valorizzata nei righi da RQ82 a RQ85 esattamente come avviene per il modello REDDITI SC. Allo stesso modo, nel quadro RF, del modello REDDITI 2017 SP (come avviene per il modello REDDITI 2017 SC) dovranno essere indicate:

  • nel quadro RF31 le minusvalenze generate per effetto dell’assegnazione dei beni (codice 51);
  • nel quadro RF55 le plusvalenze generate per effetto dell’assegnazione dei beni (codice 51).
Autore: Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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