Va ricordato che non è previsto lo scioglimento obbligatorio della società e l’assegnazione può essere riferita ad un singolo bene, un complesso di beni o l’intero complesso aziendale.
La possibilità di accedere all’agevolazione non è preclusa nemmeno nel caso in cui la società sia in liquidazione.
L’assegnazione agevolata – Le procedure di cessione, assegnazione e trasformazione agevolata consentono di:
Le condizioni da rispettare – L’agevolazione può essere utilizzata dopo aver verificato la sussistenza di alcune condizioni di carattere soggettivo e oggettivo, sia in capo alla società, sia in capo al socio. La mancanza di tali condizioni (o anche di una sola) non consente l’applicazione del regime agevolato di assegnazione. Con riferimento alla natura giuridica delle società, l’agevolazione può essere applicata con riferimento alle società di persone commerciali (SNC e SAS) e alle società di capitali (SRL, SPA e SAPA).
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, devono ritenersi incluse nell’ambito di applicazione le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali. Rimangono escluse dall’ambito di applicazione, invece, le società non residenti nel territorio dello Stato (con stabile organizzazione) e gli Enti non commerciali. Si deve, inoltre, precisare che il requisito riguarda le società interessate dall’agevolazione e non i soci, che quindi possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche (comprese società non residenti, di capitali, cooperative).
Le agevolazioni sono concesse alla condizione che:
Con riferimento alla validità delle condizioni previste per legge, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario che i soci rivestano tale qualifica anche in data antecedente al 30.09.2015. Non viene richiesto per tali soggetti il possesso ininterrotto dello status di socio ma viene ritenuto sufficiente, ai fini agevolativi, che alla data del 30.09.2015 possiedano la qualifica richiesta per l’assegnazione/cessione agevolate.
I beni agevolabili – I beni che possono formare oggetto dell’assegnazione agevolata ai soci sono i seguenti:
Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Sono, quindi, assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte del loro possessore. Sono, invece, agevolabili in quanto si considerano “non strumentali per destinazione” quegli immobili che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell’attività d’impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d’impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi).
L’inserimento nel modello redditi – Con riferimento alla compilazione di REDDITI 2017 SC, si segnala che la procedura di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata deve essere valorizzata nei righi da RQ82 a RQ85.
Con riferimento alla compilazione di REDDITI 2017 SP, la procedura di assegnazione/cessione deve essere valorizzata nei righi da RQ82 a RQ85 esattamente come avviene per il modello REDDITI SC. Allo stesso modo, nel quadro RF, del modello REDDITI 2017 SP (come avviene per il modello REDDITI 2017 SC) dovranno essere indicate:
wordpress theme by initheme.com