Per i soggetti Ires il termine previsto per il versamento delle imposte è legato:
Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 17, D.P.R. n. 435/2001, il versamento del saldo Ires e Irap deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Tuttavia, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Se, nonostante il maggior termine, il bilancio non è approvato alla data prevista, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Si ricorda, infine, che i versamenti possono comunque essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
wordpress theme by initheme.com