La disposizioni in tema di antiriciclaggio sono state oggetto di molteplici interventi innovatori che, di fatto, hanno reso sempre più oneroso l’adempimento in oggetto per i professionisti.
Ripercorriamo quindi brevemente le novità che sono state introdotte nel corso del tempo: quest’analisi risulta infatti particolarmente utile ove si voglia verificare se lo Studio abbia nel tempo correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal legislatore.
In primo luogo merita di essere ricordato che soltanto con il D.M. 141/2006 viene segnata l’effettiva introduzione degli obblighi antiriciclaggio in capo ai professionista.
Dalla sua entrate in vigore, il 22 aprile 2006, pertanto, scattano gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette.
Con il D.Lgs. 231/2007 (dunque dal 29 dicembre 2007), sono stati invece introdotti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e l’approccio basato sul rischio.
Soltanto per gli incarichi professionali conferiti a partire da 29 dicembre 2007, quindi, i professionisti sono tenuti al rispetto degli adempimenti connessi all’adeguata verifica della clientela (quindi all’identificazione del titolare effettivo e al controllo costante).
Tuttavia, al fine di poter disciplinare la decorrenza degli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla “vecchia” clientela (ovvero agli incarichi conferiti prima del 29 dicembre 2007), è stato previsto dall’art. 22 D.Lgs.231/2007 che per la clientela già acquisita tali obblighi devono applicarsi al primo contatto utile.
L’espressione “primo contatto utile” deve essere interpretata, così come chiarito dalle Linee guida del CNDCEC, nel senso di “incontro” con il cliente.
Volendo però richiamare testualmente quelle che sono le disposizioni di cui all’art.22 va ricordato che “per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente”.
L’inciso “fatta salva la valutazione del rischio presente” lascia comprendere come, nel caso in cui il professionista abbia individuato nel cliente un rischio di riciclaggio medio o alto, dovrà procedere subito con l’adeguata verifica, a prescindere da eventuali incontri con il cliente.
Allo stesso modo, nel caso in cui “la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a seguito del conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della modifica dei soggetti connessi all’incarico), ovvero il professionista venga a conoscenza dell’esistenza di situazioni di rischio, l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il primo contatto utile”.
La strada ancora da percorrere
Con riferimento invece ai “nuovi” obblighi di registrazione e di conservazione richiamati dal D.Lgs. 231/2007, è necessario rilevare come l’applicazione degli stessi sia subordinata all’introduzione di appositi decreti attuativi che, per i professionisti, devono essere emanati dal Ministero della Giustizia.
In mancanza degli stessi continuano a trovare applicazione ancora le disposizione contenute nel D.M. n.141/2006 e del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, in quanto compatibili.
A tal proposito merita di essere ricordato che con la Circolare MEF del 19 dicembre 2007 sono state elencate le disposizioni del regolamento che devono ritenersi incompatibili con le nuove norme in tema di adempimenti antiriciclaggio.
In questa sede merita tuttavia di essere rilevato come l’assenza delle necessarie disposizioni applicative dell’art. 38 comma 7 sia estremamente rilevante, in quanto, ad esempio, in mancanza delle stesse, i professionisti non sono tenuti alla registrazione dei dati relativi al titolare effettivo.
Questo è quanto chiarito recentemente dal MEF alla stampa specializzata.
wordpress theme by initheme.com