L’omesso versamento dell’Iva, così come delle ritenute, rappresenta uno dei reati presupposto che obbligano il professionista alla segnalazione dell’operazione ai fini della normativa antiriciclaggio.
Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n.89/2014 interviene su questa materia fortemente dibattuta con importanti chiarimenti, destando non poche perplessità in capo agli operatori.
Analizziamo la disciplina.
L’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute – L’omesso versamento dell’Iva entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo (27 dicembre), nel caso in cui l’ammontare dell’imposta non versata superi, per ciascun periodo d’imposta, 50.000 euro, costituisce un reato penalmente perseguibile.
Nel tempo, pertanto, si è cercato di comprendere se il professionista dovesse procedere con una segnalazione nel caso in cui si rilevi il superamento delle soglie previste dalla disciplina penal-tributaria.
Sicuramente la risposta non è semplice, soprattutto in considerazione di questo periodo di forte crisi economica.
Può infatti ben accadere che il contribuente, pur volendo versare le imposte, sia impossibilitato a farlo a causa della mancata riscossione delle fatture emesse e sicuramente, dal punto di vista giuridico, potrebbe essere fortemente discussa la sussistenza del reato.
Allo stesso modo può accadere che il contribuente non provveda al versamento delle ritenute effettuate.
In questo caso il reato è previsto qualora il contribuente non versi le ritenute effettuate per un importo superiore a 50.000 euro in ciascun periodo d’imposta, ma anche con riferimento a tale fattispecie può accadere che il contribuente sia costretto alla commissione del reato, in considerazione della mancanza di liquidità.
I chiarimenti intervenuti – Con il Pronto Ordini 89/2014 il CNDCEC ha ricordato come sussista l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette in tutti i casi in cui ricorra un’attività criminosa, ritenendosi per tale qualsiasi condotta integrativa di reato, sia a titolo di delitto che di contravvenzione.
Pertanto, sebbene venga riconosciuto che, nell’attuale contesto economico, tale fattispecie possa verificarsi frequentemente, ciò non esime il professionista dalla segnalazione delle operazioni sospette.
Se è vero infatti che la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale si sia sempre espressa per la non segnalazione di tali fattispecie di reato, la Guardia di Finanza, con la circolare n.83607 del 19 marzo 2012, ha aderito all’orientamento contrario.
Inoltre, sebbene in alcuni casi la giurisprudenza abbia rilevato la mancanza del dolo nel caso in cui il mancato versamento sia dovuto a momentanee e gravi difficoltà aziendali, si tratta sempre di sentenze isolate, che non possono giustificare un’eventuale omissione da parte del professionista.
L’assistenza in giudizio – Diverso è invece il caso in cui il professionista abbia ricevuto dal cliente l’incarico di redigere un ricorso avverso un avviso accertamento che, in considerazione dell’ammontare delle imposte dirette o indirette accertate, comporti la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica.
In tal caso, indipendentemente dal fatto che la segnalazione alla Procura della Repubblica sia comunicata o meno nell’avviso stesso, è bene ricordare che il professionista è esonerato dall’obbligo di segnalazione nel caso di informazioni ricevute dal cliente nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o per l’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario.
In questo ultimo caso, tuttavia, continuano a sussistere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, quindi di registrazione e conservazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus
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