È tuttavia sempre necessario valutare attentamente le infrazioni emerse durante lo svolgimento del proprio incarico professionale.
La comunicazione – I destinatari degli obblighi antiriciclaggio, così come individuati dal D.Lgs. 231/2007, sono tenuti a comunicare entro 30 giorni al Mef le infrazioni delle quali vengono a conoscenza nello svolgimento dell’incarico conferito.
Non sarà pertanto necessario inviare la comunicazione se il professionista viene a conoscenza di una violazione sulle disposizioni in tema di circolazione del contante durante una cena tra conoscenti, o una qualsiasi altra situazione che esuli dall’incarico conferito.
È inoltre bene ricordare che la comunicazione da inviare al Mef a seguito di un’operazione ultrasoglia è cosa diversa dalla segnalazione delle operazioni sospette: si tratta di due adempimenti completamente diversi che soggiacciono a regole diverse.
Il frazionamento – Ogni trasferimento in contanti di importo superiore a 1.000 euro è vietato, eccezion fatta per tutti quei casi in cui intervenga un intermediario finanziario che consente il tracciamento dell’operazione.
Sarà quindi possibile prelevare dal conto corrente l’importo di 2.000 euro, così come lo stesso importo può essere tranquillamente versato.
Se la regola appena esposta può apparire molto semplice, in alcuni casi possono sorgere dubbi con riferimento alle operazioni frazionate.
Si pensi, a tal proposito, ad una fattura da 2.000 euro, pagata in contanti in più tranche di importo inferiore alla soglia prevista.
In questi casi risulta del tutto irrilevante il fatto che i singoli pagamenti siano effettuati a distanza di più di 7 giorni l’uno dall’altro. Occorrerà infatti che la dilazione dipenda da una previsione contrattualmente prevista e che non sia volta esclusivamente a eludere le disposizioni in tema di circolazione del contante.
Via libera, quindi, ai pagamenti a 30,60 e 90 giorni concordati tra le parti, sebbene sia da considerare che resta fermo il potere dell’Amministrazione di ritenere l’operazione artificiosamente frazionata.
L’acconto in contanti – Ben potrebbe accadere che, a fronte di una fattura di 2.000 euro, sia corrisposto un acconto di 500 euro in contanti, e il resto sia regolato con uno strumento tracciabile.
In questo caso non è violata la normativa in tema di circolazione del contante, in quanto l’importo dell’acconto è inferiore alla soglia prevista.
Lo stipendio ai dipendenti – Nel novembre 2013 il Mef ha espressamente chiarito che il pagamento di uno stipendio di importo superiore a 1.000 euro in più rate sotto-soglia non è da ritenersi ammissibile.
Fanno eccezione i casi in cui vi sia un accordo tra le parti, conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
Anche gli anticipi per le trasferte dei dipendenti non potranno essere corrisposti in contanti se di importo superiore al limite previsto, e le somme dovranno essere messe necessariamente a disposizione del dipendente presso una banca. Irrilevante, in questo caso, è il fatto che i singoli acquisti del dipendente siano di importo inferiore a 1.000 euro.
I versamenti dei soci – In virtù di quanto sopra esposto in tema di operazioni frazionate, qualora i soci volessero procedere con versamenti in contanti, si ritiene necessario formalizzare con un’apposita delibera assembleare tale volontà.
Si consideri, tuttavia, che anche in questo caso l’amministrazione ha sempre la facoltà di considerare il frazionamento artificioso.
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