Dal 3 febbraio infatti il modello RLI andrà a sostituirsi ai modelli 69, Siria, Iris e RR per le registrazioni, le proroghe, le cessioni, e le risoluzioni dei contratti di immobili, nonché per esercitare l’opzione o la revoca del regime di cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile locato.
Novità importanti sono stati introdotte anche con riferimento alle modalità di versamento dell’imposta di registro, tributi speciali e compensi, imposta di bollo, nonché eventuali sanzioni e interessi per registrare i contratti di locazione e affitto di immobili.
Ma analizziamo singolarmente le novità
Il modello RLI – Con l’introduzione della cedolare secca si era generato un vero e proprio “caos modelli” nell’ambito dei contratti di locazione e il contribuente era tenuto ad utilizzare il modello 69 per le registrazioni cartacee, il modello Siria o Iris per le registrazioni telematiche (il primo per optare per la cedolare secca e il secondo per la tassazione ordinaria). A questi modelli ne andava inoltre aggiunto un quarto, il modello RR, a cui ricorrere per le registrazioni cartacee di più di un contratto.
Il 31 marzo 2014 questi modelli spariranno e già dal prossimo 3 febbraio i contribuenti potranno iniziare a compilare il modello RLI.
Solo il modello 69 rimarrà in vita affianco al modello RLI, ma semplicemente per la registrazione degli altri atti, quali la distribuzione dei dividendi, i comodati, i contratti verbali, le registrazioni volontarie, e via dicendo.
Il modello RLI andrà presentato telematicamente, e la presentazione potrà avvenire anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, salvo che per i soggetti obbligati ad adottare la procedura di registrazione telematica (soggetti che possiedono almeno 10 unità immobiliari e agenti di affari in mediazione).
Al modello andrà allegata copia del contratto di locazione, nonché gli eventuali ulteriori documenti. Potrà tuttavia essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale qualora ricorrano le seguenti caratteristiche:
• un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
• una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre;
• tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
• il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione, pertanto non comprende ulteriori pattuizioni;
• il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.
Il modello F24 ELIDE – Dal 1° febbraio sarà inoltre possibile pagare le imposte dovute per la registrazione dei contratti di locazione direttamente con il modello F24 ELIDE, mandando quindi in soffitta il modello F23.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2014 si potrà continuare ad utilizzare il vecchio modello F23.
Sarà pertanto possibile versare con il nuovo modello l’imposta di registro, i tributi speciale e compensi e l’imposta di bollo, nonché le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti.
Si ricorda, tuttavia, che con il nuovo modello non sarà però possibile procedere con la compensazione di eventuali crediti.
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