È stato firmato ieri 2 marzo 2015, a Monaco, l’Accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali tra l’Italia ed il Principato di Monaco che pone fine al segreto bancario nello Stato estero.
È stato firmato anche un Protocollo in materia di “richieste di gruppo”. L’accordo consentirà di sviluppare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, quindi di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale transnazionale.
Firmatari dell’Accordo per l’Italia, l’Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco, Antonio Morabito e per Monaco, il Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione, Gilles Tonelli.
Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro per le Finanze ed Economia monegasca Jean Castellini, il Direttore delle Finanze Thierry Orsini e in rappresentanza dell’Amministrazione fiscale italiana il Ten. Col. Pietro Bollettieri.
L’Accordo è basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta.
Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.
Il Protocollo che disciplina le richieste di gruppo consentirà di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l’intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco.
L’Accordo sullo scambio di informazioni e il Protocollo si applicano, dopo la ratifica da parte dei Parlamenti dei rispettivi Paesi, e potrà riguardare elementi in essere alla data della sottoscrizione dell’Accordo.
Effetti per l’adesione alla voluntary – Con la firma, il Principato viene considerato ai fini della Voluntary Disclosure un Paese ‘non black list’, circostanza che consentirà ai cittadini italiani che detengono in maniera illegale patrimoni/attività a Monaco di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla Legge n.186/2014 (pagamento per intero delle imposte dovute e sanzioni ridotte).
Insieme all’Accordo e al Protocollo è stata firmata anche una Dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale Ocse, nel rispetto della tempistica concordata a livello internazionale. L’Italia, subito dopo l’entrata in vigore dell’Accordo e del Protocollo, eliminerà il Principato di Monaco dalla black list basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese, ed includerà Monaco nella white list dei Paesi che effettuano lo scambio di informazioni.
La localizzazione delle attività estere oggetto di disclosure è fondamentale per quantificare le sanzioni ridotte: la L. 186/14 prevede, infatti, ai fini del computo dei termini di accertamento, quantificazione e applicazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, tre tipi di regime:
• il primo riservato ai Paesi appartenenti alla black list italiana,
• il secondo relativo ai Paesi inseriti nella white list;
• il terzo per i paesi che diventeranno collaborativi adottando l’articolo 26 del modello Ocse sullo scambio delle informazioni, attraverso la stipula di un accordo con l’Italia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (02.03.2015).
Nel caso dei Paesi black list la sanzione sul monitoraggio va dal 6 al 30% per anno sul capitale e, in caso di voluntary disclosure, grazie alle riduzioni passa dall’1% e quindi al 10%, stante l’applicabilità della sanzione per gli ultimi 10 anni.
Nel secondo caso (Paesi white list) la sanzione sul monitoraggio va dal 3 al 15%, pertanto, in caso di voluntary passa a uno 0,5% per ogni annualità per un totale del 2,5%, tenuto conto che le annualità accertabili, anche ai fini del monitoraggio, in caso di white list sono cinque.
Nel terzo caso (black list divenuto collaborativo entro 60 giorni dall’emanazione della legge) la base di calcolo della sanzione è la stessa prevista per i paesi white list, ossia dal 3 al 15%, ma comporterebbe, vista la mancata indicazione nella norma sulla voluntary disclosure della non applicazione del comma 2 ter dell’articolo 12 del D.L. 78/2009 (raddoppio dei termini per il calcolo delle sanzioni sul monitoraggio fiscale), le annualità accertabili risultano essere dieci, per un totale della sanzione pari al 5%.
Tuttavia, tale situazione verrà modificata a breve, grazie a un emendamento licenziato lo scorso 17 febbraio 2015 dalla Commissione finanze della Camera, proposto dal relatore Giovanni Sanga, per armonizzare i benefici previsti a chi rimpatria dal paesi futuri “ex” black listed (dalla Svizzera al Liechtenstein al Principato di Monaco, fino alla Città del Vaticano). I termini del monitoraggio fiscale verranno dimezzati per coloro che aderiranno alla voluntary disclosure, al fine di regolarizzare la mancata compilazione del quadro RW, sempre che le attività siano detenute in paesi che stanno stringendo accordi fiscali con l’Italia, come la Svizzera.
Con l’approvazione dell’emendamento si avrà, dunque, nel terzo caso prima esposto un trattamento sanzionatorio uguale a quello previsto per i Paesi della c.d. white list italiana (sanzione dal 3% al 15% e 5 anni di accertamento).
La Legge 186/2014 già prevede il dimezzamento dei tempi dell’accertamento fiscale per gli “ex” black che emergeranno prima del 2 marzo 2015, ma per un mancato coordinamento nella prima stesura della legge i termini del monitoraggio fiscale (mancata dichiarazione nel quadro RW) restavano bloccati a 10 anni.
L’emendamento della Commissione finanze dovrebbe risolvere il problema, consentendo di riallineare i termini di accertamento per l’applicazione delle sanzioni da monitoraggio fiscale a quelli ordinari quinquennali, se il rientro dei capitali avviene da Paesi black listed, che sottoscriveranno accordi sullo scambio di informazioni con l’Italia.
Il rimpatrio – Per quanto riguarda il rimpatrio delle attività estere, valgono le considerazioni già adottate in passato in materia di scudo fiscale per cui sono possibili due modalità tecniche:
– rimpatrio fisico, cioè trasferimento materiale delle attività estere in Italia ovvero in Paesi Ue ovvero in Paesi aderenti all’accordo See;
– rimpatrio giuridico, cioè mantenimento delle somme all’estero, ma con rilascio di un mandato all’amministrazione delle attività a una fiduciaria residente in Italia.
In merito all’irrogazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, inoltre, è prevista una maggiore riduzione (sconto del 50% anziché del 25%) se il contribuente adotta un comportamento “trasparente” (articolo 5-quinquies, comma 4). Questo risultato si può conseguire in tre modi:
– se le attività estere vengono trasferite in Italia o in Stati Ue;
– se le attività estere sono già state trasferite in Italia o in Stati Ue;
– se viene rilasciata all’intermediario estero l’autorizzazione a fornire risposte alle autorità finanziarie italiane in relazione agli investimenti oggetto di disclosure.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/anche-il-principato-di-monaco-tra-i-paesi-collaborativi,3,26629
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