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Allerta pre-crisi: la novità della riforma della legge fallimentare

18 Ottobre 2017silvanaNews

RICERCA CONTROLLO

Con l’avvenuta approvazione della riforma della legge fallimentare si iniziano ad analizzare le principali novità introdotte dal legislatore; di rilievo e sicuramente di interesse è l’introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi dell’impresa.
Tale istituto, contenuto nell’art. 4 della riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato definitivamente al Senato nei giorni scorsi, rubricato “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, prevede l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi che di seguito si evidenziano.

Come si dovrà attuare la procedura di allerta – Come si evince anche dal Dossier del Servizio Studi A.S. n. 2681 del Senato, la procedura di allerta dovrà essere disciplinata dal Governo nel rispetto dei seguenti principi:

  • individuazione delle imprese alle quali non si applica la disciplina della procedura di allerta. In particolare, il provvedimento in esame esclude la fase preventiva per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese definite grandi dalla normativa UE;
  • prevedere l’istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

A tale riguardo si dovrà prevedere che:

  • l’organismo nomini un collegio di tre esperti dei quali, uno sarà designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l’imprenditore ha sede, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno da associazioni di categoria;
  • l’organismo, su istanza del debitore, dovrà addivenire ad una soluzione concordata della crisi entro un termine congruo (prorogabile solo a determinate condizioni) ma non superiore, in ogni caso, a complessivi sei mesi;
  • l’organismo dovrà, inoltre, comunicare immediatamente ai creditori pubblici qualificati l’avvenuta presentazione dell’istanza da parte del debitore;
  • il collegio di esperti dovrà verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori entro i termini temporali sopra ricordati; qualora il collegio non individui le misure idonee a superare la crisi, dichiarando lo stato di insolvenza, si dovrà prevedere l’obbligo per l’organismo di composizione della crisi di segnalare al P.M. il mancato raggiungimento di un accordo con i creditori;
  • siano definite le condizioni in base alle quali gli atti della procedura stragiudiziale potranno essere utilizzati nell’eventuale fase giudiziale;
  • previsione, a carico degli organi di controllo societari e degli organi di revisione, dell’obbligo di avvisare immediatamente gli amministratori dell’esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi. Se all’avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi;
  • imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all’organismo indicati al punto precedente, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l’inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell’impresa, che considerino, in particolare, l’importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l’anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e all’organismo indicati al punto precedente, se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l’ammissione ad una procedura concorsuale;
  • stabilire che l’organismo assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
  • determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale al fine di escludere che ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori, in caso di segnalazione da parte dell’organismo di composizione;
  • possibilità per il debitore di rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere “misure protettive” necessarie a concludere l’accordo stragiudiziale. Il Governo dovrà disciplinarne la durata, gli effetti e la pubblicità, nonché la revocabilità in caso di atti in frode ai creditori; la revoca delle misure potrà essere disposta anche a fronte di una prognosi negativa sulla possibile soluzione stragiudiziale resa dal collegio di esperti;
  • prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza di procedura di crisi o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all’articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l’indice di rotazione dei crediti, l’indice di rotazione del magazzino e l’indice di liquidità;
  • regolazione del rapporto tra le procedure di composizione assistita e di segnalazione degli inadempimenti da parte dei creditori qualificati.
Autore: Federico Gavioli.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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