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Agricoltura: la produzione di energia elettrica non è reddito agricolo

15 Settembre 2014silvanaNews
L’articolo 22 del D.L. n. 66/2014, c.d. “Decreto Irpef”, stabilisce che le attività di produzione di energia elettrica e calorica da parte delle aziende agricole non rientrano più nel reddito agrario e il reddito è determinato forfetariamente nella misura del 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’Iva.
Tuttavia tale disposizione entrerà in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, dunque dal 2015.
In sede di conversione in legge viene però inserito il comma 1-bis, che prevede un periodo transitorio per il 2014, intendendosi il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 per il quale il regime impositivo è più favorevole.

Soggetti interessati – I soggetti interessati sono:
• le persone fisiche;
• e le società semplici;
• inoltre vi rientrano naturalmente le società in nome collettivo;
• in accomandita semplice;
• a responsabilità limitata;
• e le società cooperative aventi la natura di società agricole di cui al D.Lgs. n. 99/2004 che abbiano optato per il reddito agrario ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della Legge 296/2006.
Le società che determinano il reddito in base al bilancio non rientrano nel nuovo regime.

La franchigia per il 2014 – Per l’anno 2014 viene prevista una franchigia al disotto della quale non scatta la determinazione forfetaria del reddito; tale franchigia è pari a 260.000 Kilowattora per le produzioni di energia da fotovoltaico e 2.400.000 Kwh per la produzione di energia da risorse agroforestali (biogas).

In pratica la franchigia corrisponde approssimativamente a una produzione di 200Kw. Fatta salva l’intassabilità della energia rientrante nella franchigia, sulla differenza viene tassato il reddito determinato forfetariamente nella misura del 25% dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’Iva escludendo però la tariffa incentivante.

Dato che l’incentivo è pari almeno ai quattro quinti del ricavo lordo, l’onere tributario a carico delle imprese agricole che producono energia, per l’anno 2014 è sopportabile.
Anche l’energia calorica rientra nel medesimo regime forfetario; quindi superata la franchigia, i corrispettivi relativi all’eventuale calore ceduto concorrono a formare il reddito nella misura del 25%. Invece continuano a rientrare completamente nel reddito agrario i carburanti ottenuti da produzioni vegetali e i prodotti chimici provenienti dai prodotti agricoli prevalentemente coltivati dalla impresa agricola.

Per l’anno 2014 quindi è ancora importante mantenere la natura di impresa agricola rispettando la prevalenza per le imprese che producono energia da risorse agroforestali, ovvero rispettando i parametri della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 6 luglio 2009 per i titolari di impianti fotovoltaici, così da poter usufruire della tassazione forfetaria sul 25% del fatturato della sola energia elettrica, escludendo la tariffa incentivante.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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