È quanto emerge dall’ordinanza n. 28860/17 pubblicata il 1° dicembre dalla Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.
Al contribuente sono state revocate le agevolazioni cosiddette “prima casa”, in ragione del mancato trasferimento della residenza nel termine (diciotto mesi) previsto dall’art. 1 parte I, nota II bis, n. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.
Per fruire delle agevolazioni “prima casa”, l’immobile, fra l’altro, si deve trovare nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, oppure ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Ai sensi della norma agevolatrice, la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile deve essere resa dall’acquirente, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza – che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto – costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco. Tuttavia non può non tenersi conto della sopravvenienza di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento (c.d. forza maggiore). La non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano esser, a tal fine, richiesti ulteriori comportamenti (ad esempio, il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente (v., tra le altre, Cass. n. 14399/2013; n. 7067/2014; n. 7764/2014; n. 16082/2014; n. 4800/2015; n. 5015/2015; n. 8351/2016).
Ebbene, per contestare il mancato trasferimento della residenza, ai fini della revoca del bonus “prima casa”, la legge assegna all’Amministrazione finanziaria un termine di tre anni (art. 76 del TUR); termine che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nel caso in esame, ha fatto decorrere dalla data di stipula dell’atto. Il che ha indotto i Giudici di legittimità ad accogliere il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate.
La C.T.R. della Lombardia, condividendo la tesi del contribuente circa la tardiva notifica dell’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, ha rilevato la decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento, sul rilievo che il termine triennale di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 decorrere da quando l’acquirente ha assunto l’impegno di trasferire la residenza anagrafica presso l’immobile per il quale ha chiesto le agevolazioni, “che corrisponde alla data della stipula”.
Nel rinviare la controversia alla C.T.R. meneghina per nuovo esame, la Suprema Corte afferma che:
Alla luce di questi principi i giudici d’appello dovranno riesaminare il merito della controversia.
wordpress theme by initheme.com