Nel contratto di noleggio dell’auto è necessario fare una distinzione tra noleggio a breve termine e noleggio a lungo termine (“full service”).
Il noleggio dell’auto a breve termine può capitare quando l’agente o il rappresentante di commercio debba noleggiare un veicolo per un periodo breve (qualche giorno o qualche mese).
Ciò può succedere, ad esempio, perché il soggetto si deve spostare in aereo o in treno per lavoro e nel luogo di destinazione ha bisogno di una macchina per muoversi. In alternativa, l’agente può noleggiare un’auto per un breve periodo (es: 10 giorni) fino a quando il meccanico ripara eventuali guasti della sua auto.
Con il contratto di noleggio a lungo termine (“full service”) si configura, invece, un rapporto di locazione, inteso come quel contratto con il quale una parte (concessionaria o società finanziaria) si obbliga a far godere all’altra (utilizzatore) una cosa mobile (autoveicolo) per un dato periodo, verso un determinato corrispettivo (canone periodico di locazione).
Nulla vieta in questa ipotesi che l’utilizzatore decida alla fine del contratto di acquistare l’autoveicolo come bene usato, ma questo viene realizzato attraverso un atto di compravendita del tutto svincolato da quello di noleggio.
Come ben precisato dalla Circolare ministeriale 10 febbraio 1998, n. 48/E, i contratti definiti “full service” sono: “dei contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato.”
In base a quanto previsto dall’art. 164, TUIR, i costi relativi al noleggio dei veicoli da parte dell’agente e rappresentante di commercio sono deducibili nella misura dell’80%.
Per quanto riguarda il tetto di spesa massimo questo è pari a € 3.615,20 fino al 31.12.2016 e € 5.164,57 dal 1.1.2017.
La legge di stabilità 2017 ha voluto estendere anche al noleggio il trattamento di favore che gli agenti hanno sull’acquisto delle autovetture. Per la loro acquisizione, infatti, il limite fiscale per gli agenti e i rappresentanti è di 25.822,84 euro (su cui calcolare l’80%), proprio il 43% in più rispetto al limite previsto per le altre imprese (18.075,99 euro, su cui calcolare il 20%).
I valori sopra indicati, come precisa la citata norma, devono essere ragguagliati ad anno e possono anche essere variati tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell’anno precedente
Si ritiene che il nuovo limite possa essere applicato anche ai contratti stipulati prima del 1.1.2016.
I suddetti limiti si applicano sia per il noleggio a breve termine che per il noleggio a lungo termine (full service).
Per il noleggio a lungo termine (full service) si fa però presente che la Circolare n. 48/1998 ha fornito un’importante precisazione secondo cui “[…] nell’ipotesi di noleggio full service di un’autovettura dovrà essere specificamente indicata la quota della tariffa di noleggio depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce. In mancanza di siffatta specificazione, la tariffa corrisposta dovrà invece essere considerata unitariamente e rileverà per intero ai fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore. Allo scopo di evitare manovre elusive tese a operare una sperequazione tra la parte di costo attribuito al noleggio dell’autovettura e quella che fa riferimento alle prestazioni accessorie garantite dal locatore con il noleggio full service, si ritiene che un criterio idoneo di ripartizione possa essere rappresentato dal riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i veicoli della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stand o di commercializzazione nel tempo e nel luogo più prossimi relative ai contratti di noleggio o di locazione che non prevedono le suddette spese accessorie.”
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