Domanda – Il D.L. 79/2018 ha rimandato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, ristabilendo le disposizioni di cui alla scheda carburante. Detto ciò, in che modo possono essere rapportate le previsioni di pagamenti tracciabili previsti in materia di detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi dei carburanti dalla Legge di bilancio 2018, con l’adozione della scheda carburante e un eventuale pagamento in contanti?
In tale ultimo caso, è comunque ammessa la deduzione/detrazione?
Risposta – Al fine di contrastare in maniera più efficace le evasioni fiscali nonché le frodi Iva, la Legge di bilancio 2018 rende obbligatoria, a partire dal 1 gennaio 2019, la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato; l’introduzione della fattura elettronica (F.E.) è stata anticipata al 1° luglio per le cessioni, nei rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (vedi comma 917 legge n° 205/2017) nonché per le «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica» (comma 917, rispettivamente lettere a) e b), della legge di bilancio 2018). Ulteriori novità sono state introdotte anche in materia di detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi dei carburanti in riferimento ai soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione subordinando le stesse all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (gli assegni, bancari e postali, circolari, carte di credito, di debito, prepagate ecc. – vedi Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018).
Il D.L. 79/2018 pubblicato in G.U. in data 28 giugno, solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione effettuate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA ha prorogato la data del 1° luglio al 1° gennaio 2019.
Di conseguenza, rimane fermo l’obbligo di fatturazione elettronica già a partire dal 1° luglio per gli altri soggetti passivi Iva operanti nell’ambito della filiera carburanti quali ad esempio le compagnie petrolifere, grossisti ecc. nonché per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.
Accanto alle previsioni citate circa l’adozione di mezzi di pagamento tracciabili ai fini della deduzione costi /detrazione Iva, il D.L. 79/2018 per completare l’intervento di proroga della F.E. al 1° gennaio 2019 solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione effettuate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA ha ristabilito le previsioni normative di cui alla scheda carburante che divengono nuovamente operative fino al 31 dicembre 2018.
Detto ciò è ora da capire in che modo il rinvio dell’obbligo della fattura elettronica affiancato dalla riproposizione della scheda carburante vadano rapportate all’utilizzo di mezzi di pagamenti tracciabili ai fini della deduzione dei costi/detrazione dell’Iva per l’acquisto di benzina e gasolio per i soggetti titolari di partita iva.
Riconoscendo nuovamente validità alla scheda carburante implicitamente si dà anche piena operatività delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 e ss.mm.ii (Decreto sviluppo) che aveva aggiunto il comma 3-bis all’articolo 1 del D.P.R. n. 444 del 1997 (regolamento scheda carburante), prevedendo che soggetti passivi Iva possono non ricorrere alla scheda carburante qualora effettuino gli acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Va da sé che il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili come da ultimo individuati, quindi carte di credito, carte di debito o carte prepagate, permette di non ricorrere alla scheda carburante ammettendo la deduzione/detrazione Iva dei costi sostenuti.
Per cercare di rispondere al suo quesito era dunque necessario procedere a tale ricostruzione evidenziando comunque che, laddove il pagamento sia effettuato in contanti con contestuale adozione della scheda carburante, si pone un evidente contrasto con le previsioni dei pagamenti tracciabili previsti dalla Legge di bilancio.
In sostanza e in base a quanto detto finora, ai fini della deduzione dei costi e della relativa detraibilità Iva, l’adozione di strumenti di pagamento quali carte di credito, carte di debito o carte prepagate permettono di non adottare la scheda carburante; il ricorso, invece, ad assegni bancari o postali, circolari, vaglia cambiari e postali, bonifico bancario dovrebbe rendere necessaria la scheda carburante fin quando la F.E. non sarà obbligatoria.
Tuttavia, però, non resta che attendere eventuali chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che possano far luce sull’eventuale spettanza del diritto alla deduzione-detrazione laddove si ricorra a metodi di pagamento diversi da carte di credito, carte di debito o carte prepagate e contestuale utilizzo della scheda carburante.
Chiarimenti, purtroppo non contenuti, nella circolare dell’Agenzia delle entrate 13/E, emanata in data 2 luglio.
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