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Acquisto di partecipazioni con criterio del costo ammortizzato e d’attualizzazione

11 Maggio 2018silvanaNews

studio professionista

“La valutazione dei debiti (o dei crediti) secondo il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, contenuti nell’art. 2426, comma 1, n. 8), del Codice civile, trova applicazione anche nel caso di acquisto (o di vendita) di partecipazioni sociali, come previsto dal paragrafo 21-A del Principio contabile OIC 21 Partecipazioni. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, non si applica a tale fattispecie il principio di derivazione rafforzata, con la conseguenza che: i) il costo fiscale di acquisto della partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al corrispettivo contrattualmente pattuito, a prescindere dal fatto che, in applicazione di tale criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) finanziario, e ii) l’onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione del debito (o del credito) non ha rilevanza fiscale”.

È questa la massima emersa dalla Norma di comportamento n. 203 del 2018dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, in tal modo, ha voluto fornire dei chiarimenti ai fini della corretta contabilizzazione delle operazioni di acquisto/vendita di partecipazioni sociali.

L’Associazione, dapprima, fa notare che, già l’OIC, aveva chiarito (nel documento con il quale, nel mese di dicembre 2016, ha accompagnato la presentazione dei principi contabili aggiornati e nel bozza pubblicata in consultazione il 13 ottobre 2017 del principio contabile OIC 11 – “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”) il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli giuridico-formali, è stato declinato in vari principi contabili, tra i quali l’OIC 19 Debiti e l’OIC 15 Crediti.

Come si osserva nel documento in commento, l’articolo 2426, comma 1, n. 8), del Codice Civile, dispone che «i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale».

L’Associazione, a tal proposito, in relazione al fattore temporale, evidenzia come al paragrafo 48 del Principio contabile OIC 19, sia previsto che, in sede di rilevazione iniziale del debito, «il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dev’essere confrontato con i tassi di interesse di mercato».

Il paragrafo 43 del Principio contabile OIC 19, inoltre, precisa che «le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide».

Il documento in esame, ricorda altresì che, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice Civile, in virtù della deroga prevista al comma 8 dello stesso articolo, hanno la facoltà d’iscrivere i crediti e i debiti al valore nominale.
Così come – si osserva ancora – le “micro-imprese”, in conformità alle disposizioni dell’articolo 2435-ter del Codice Civile, in forza del disposto del secondo comma, applicano i criteri di valutazione definiti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quindi possono anch’esse derogare all’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione ed iscrivere, pertanto, i crediti e i debiti al loro valore nominale.

Nella norma di comportamento n. 203 si legge ancora che, le società tenute a rilevare in bilancio i debiti secondo il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, in presenza di pagamenti differiti rispetto alle normali condizioni di mercato previste in situazioni similari od equiparabili, iscrivono le corrispondenti voci dell’attivo (o di costo) al valore corrispondente a quello determinato applicando il suddetto criterio, tenendo quindi conto dal fattore temporale.
Ciò, infatti, è chiarito espressamente dai vigenti principi contabili approvati dall’OIC e, come evidenzia l’Associazione specificamente di seguito, con riferimento:

  • alle rimanenze di magazzino, nel Principio contabile OIC 13, paragrafo 22, ove è precisato che «i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti»;
  • alle immobilizzazioni materiali, nel Principio contabile OIC 16, paragrafo 33, ove è precisato che «il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti»;
  • alle immobilizzazioni immateriali, nel Principio contabile OIC 24, paragrafo 37, ove è precisato che «le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 Debiti»;
  • alle partecipazioni, nel Principio contabile OIC 21, paragrafo 21-A, ove è precisato che «nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato9, per operazioni similari o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 – “Debiti” più gli oneri accessori».

In merito alle operazioni di acquisto/vendita di partecipazioni sociali, l’Associazione ha evidenziato precisamente che, “oltre che per i soggetti IAS adopter, anche per i soggetti che applicano i Principi contabili nazionali emanati dall’OIC (anche definiti soggetti ITA GAAP) vi è, in linea generale, pieno riconoscimento fiscale delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma e delle altre disposizioni codicistiche, quali, ad esempio, il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione”.

Si sottolinea, inoltre, un importante aspetto: “poiché il regime fiscale delle partecipazioni sociali è caratterizzato da regole di parziale detassazione dei relativi proventi, al fine di evitare fenomeni di doppia o nessuna deduzione di componenti negativi, ovvero di doppia o nessuna tassazione di componenti positivi causati dalla contemporanea applicazione di differenti regimi contabili, si è previsto che – continua – con riferimento alle partecipazioni sociali, non trovi applicazione il principio di derivazione rafforzata e che il regime fiscale dell’operazione sia quindi determinato in base alla natura giuridica dell’operazione”.

Dal punto di vista fiscale, infine, la norma di comportamento in commento, evidenzia nello specifico che, in ragione di quanto sopra esposto, per i soggetti ITA GAAP che hanno rilevato l’operazione applicando il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione:

  • il costo fiscale di acquisto della partecipazione, così come il prezzo fiscalmente rilevante di vendita della stessa, è pari al corrispettivo contrattualmente pattuito, a prescindere dal fatto che, in applicazione di tale criterio, una parte del corrispettivo venga contabilmente rilevata come onere (o provento) finanziario;
  • l’onere (o il provento) finanziario rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione del debito (o del credito) non ha rilevanza fiscale.
Autore: Pietro Mosella. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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