L’art. 46, co. 5, D.L. 331/1993 dispone che “5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare […]”.
Nel caso in cui la fattura del fornitore comunitario non sia ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario è tenuto a emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazionedell’operazione. L’autofattura va annotata entro lo stesso termine di emissione, con riferimento al mese precedente.
Per verificare il decorso del termine per l’emissione dell’autofattura, deve farsi riferimento al momento di effettuazione dell’aquisto intracomunitario, le cui regole sono stabilite dall’art. 39 del D.L. 331/1993.
L’art. 1, comma 326, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013, con modalità applicative disciplinate dall’art. 1, co. 335 del medesimo art. 1, L. 228/2012, ha profondamente ridisegnato l’art. 39, D.L. 331/1993 che disciplina il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.
L’art. 39, co. 1, D.L. 331/1993 prevede che “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.
La nuova formulazione dell’art. 39, D.L. 331/1993, prevede che acconti incassati o pagati non sono più rilevanti, pertanto non vi è più l’obbligo di emettere la fattura. Resta ferma, invece, la previsione secondo cui se anteriormente all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, sebbene limitatamente all’importo fatturato.
In termini pratici, ipotizziamo che un soggetto passivo italiano acquisti delle merci da un fornitore tedesco. Il trasporto della merce da parte del fornitore inizia il 30 aprile . La merce arriva in Italia il 3 maggio. La fattura emessa il 30 aprile non risulta pervenuta al 30 giugno .
In tale caso, l’operazione si considera effettuata il 30 aprile. Non essendo pervenuta la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (30.06), il cessionario è tenuto a emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (15/07) e annotare tale fattura nel medesimo termine.
wordpress theme by initheme.com