I pagamenti con moneta elettronica
Questa condizione, indipendentemente dalle modalità di documentazione del costo e dell’Iva assolta sul rifornimento di carburante, è essenziale per conservare i benefici fiscali.
Il legislatore ha modificato sia l’art. 164 del TUIR, ma anche l’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 (art. 1, commi 922 e 923 della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Dal 1° luglio prossimo il costo relativo ai rifornimenti di carburante, pagati con denaro contante, non potrà essere considerato in deduzione. La medesima conclusione vale per l’imposta sul valore aggiunto.
Dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità, come la carta di credito, la carta di debito o altri mezzi che saranno individuati tramite provvedimento direttoriale. Deve trattarsi di carte di credito o di debito o anche carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6 del D.P.R. n. 605/1973. Tuttavia l’utilizzo della moneta elettronica rappresenta esclusivamente una precondizione in grado di assicurare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva. Infatti, i contribuenti dovranno essere comunque in grado di dimostrare l’inerenza della spesa sostenuta con idonea documentazione.
La detrazione dell’Iva
Come anticipato, l’utilizzo della moneta elettronica rappresenta una precondizione per poter considerare in detrazione l’Iva. Deve però tenersi conto della modifica dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 intervenuta, anche in questo caso, con l’approvazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).
Secondo la nuova previsione normativa gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi Iva, dovranno essere obbligatoriamente documentati con la fattura elettronica. Contestualmente è stato previsto, con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate dal 1° luglio 2018, l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Inoltre dalla stessa data è stata abrogata la disciplina della scheda carburante di cui al D.P.R. n. 444/1997.
La fattura elettronica rappresenta dunque il documento idoneo che, ove “accompagnato” dal pagamento con uno strumento elettronico, rende possibile la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. L’interpretazione restrittiva si desume anche da un’altra previsione contenuta nella stessa legge di Bilancio 2018. In particolare si prevede che “In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. Pertanto, in caso di mancato utilizzo del formato elettronico, anche secondo la previsione di cui al citato art. 22, non sarà possibile beneficiare della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La deduzione del costo
Non sembra sia possibile sostenere la stessa interpretazione restrittiva ai fini delle imposte sui redditi. In primis deve essere preliminarmente rilevata la mancata previsione nel TUIR di una disposizione simile all’art. 22 del decreto Iva. In buona sostanza nessuna disposizione ai fini delle imposte sui redditi prevede che il costo relativo all’acquisto del carburante per autotrazione debba essere documentato con fattura elettronica.
In buona sostanza, mentre ai fini Iva la fattura rappresenta lo strumento tecnico per far valere l’esercizio del diritto alla detrazione, la stessa indicazione non vale ai fini delle imposte sui redditi. Ad esempio non sono mancate in passato indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che hanno ritenuto la ricevuta fiscale quale strumento idoneo a documentare il costo ai fini delle imposte sui redditi.
In particolare è stato precisato che “L’imprenditore e il professionista, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – sempreché non costituiscano oggetto dell’attività propria dell’impresa – e, quindi, di non detrarre l’IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’IVA detraibile. In tal caso, posto che la scelta dell’operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all’IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi” (Circ. Agenzia delle Entrate n. 25/E del 19 maggio 2010).
La fattura elettronica impone al soggetto acquirente una serie di obblighi ed in primis quello dell’archiviazione sostitutiva. La circostanza potrebbe determinare un aggravio di costi tale che, la richiesta al gestore dell’impianto della fattura potrebbe essere economicamente poco conveniente. Ciò anche in ragione delle limitazioni all’esercizio della detrazione previste per i carburanti dall’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972. Sembra dunque possibile che il soggetto acquirente documenti il costo sostenuto con altri mezzi idonei quale l’estratto conto della carta di credito dal quale risulterà il costo, il giorno in cui è stato effettuato il rifornimento, ed il nominativo che ha sostenuto materialmente la spesa. In questo caso il costo dovrebbe essere deducibile ai fini della determinazione del reddito.
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