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ACE: la nuova disciplina apre alle annualità 2016 e 2017

27 Ottobre 2017silvanaNews

studio professionista

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.26, pubblicata ieri sul proprio sito internet, ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Agevolazione alla Crescita Economica in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017.

Con la citata circolare, l’Agenzia delle Entrate, precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal MEF e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017.

Pare opportuno ricordare che, con il Decreto del 3 agosto 2017, è stata operata la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’ACE.

In sostanza il Decreto ACE, ha previsto la revisione delle disposizioni di attuazione dell’ACE, avendo come primo obiettivo le gestione degli effetti delle modifiche apportate con il D.lgs. n.139/2015 in tema di composizione e struttura di bilancio per i soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2017, la quale ha previsto una deroga al criterio generale di determinazione della basa ACE, il summenzionato Decreto, ha previsto che, per i soggetti persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, rileva, come incremento del capitale proprio, la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimoni netto al 31 dicembre 2010.

Preventività delle istanze di interpello probatorio e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni – Con il Decreto pubblicato il 26 luglio 2017, sono stati prorogati i termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione e comunicazione di dichiarazioni fiscali.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lettera b) dispone che sono presentate entro il 31 ottobre 2017 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, dei seguenti soggetti:

  • dei soggetti indicati nell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (che dovevano essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017);
  • dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (che dovevano essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).

Nel documento di prassi, l’Agenzia, chiarisce che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Statuto dei diritti del contribuente), il contribuente può interpellare l’Amministrazione Finanziaria al fine di ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti.

L’Agenzia, precisa che, in tale ambito rientrano le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE, in presenza di sterilizzazioni derivanti da operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici, ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012.

Ciò premesso, in considerazione della proroga, tutte le istanze di interpello relative al periodo d’imposta 2016, ivi incluse quelle di tipo probatorio relative alla agevolazione ACE, vanno considerate ammissibili se presentate dai contribuenti entro il 31 ottobre 2017.

Decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del nuovo Decreto ACE – Una novità degna di nota introdotta con il Decreto 3 agosto 2017, riguarda la rimodulazione della disciplina antielusiva speciale di cui all’articolo 10 del decreto ACE, per effetto della quale operano sterilizzazioni della base agevolabile.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di intercettare ipotesi di duplicazione del beneficio ACE, a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, operata per il tramite di operazioni intercorse con soggetti, pur appartenenti al medesimo gruppo, residenti in Paesi diversi
dall’Italia.

Nello specifico, nell’articolo 10 del citato Decreto, nella sezione “Disposizioni comuni”, è contenuta la nuova disciplina antielusiva speciale tendente ad evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio.

In particolare, gli interventi del legislatore hanno riguardato:

  • l’individuazione di una nozione di “gruppo” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva;
  • la ridefinizione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva mediante la sua estensione anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
  • l’introduzione di alcune esimenti in relazione all’indagine sulla composizione della compagine sociale che deve essere effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall’estero qualora, ai sensi del nuovo comma 4, vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

Si rileva che, il comma 4 dell’articolo 10 prevede che, l’indagine sulla composizione della compagine sociale debba essere effettuata tenendo in considerazione: presenza di una società quotata e la presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Un ulteriore novità, riguarda l’introduzione del comma 5 che, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, dispone una regola di distribuzione proporzionale delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.

Tenuto conto della decorrenza delle nuove disposizioni, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, le norme della disciplina antielusiva speciale, nella nuova formulazione, trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. Pertanto, nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018 sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito del nuovo articolo 10, poste in essere dal 2011 al 2018.

Nella Circolare in commento si precisa che, per effetto della clausola di salvaguardia, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione stessa.

Autore: PAOLA SABATINO.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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