Con la citata circolare, l’Agenzia delle Entrate, precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal MEF e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017.
Pare opportuno ricordare che, con il Decreto del 3 agosto 2017, è stata operata la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’ACE.
In sostanza il Decreto ACE, ha previsto la revisione delle disposizioni di attuazione dell’ACE, avendo come primo obiettivo le gestione degli effetti delle modifiche apportate con il D.lgs. n.139/2015 in tema di composizione e struttura di bilancio per i soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2017, la quale ha previsto una deroga al criterio generale di determinazione della basa ACE, il summenzionato Decreto, ha previsto che, per i soggetti persone fisiche, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, rileva, come incremento del capitale proprio, la differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimoni netto al 31 dicembre 2010.
Preventività delle istanze di interpello probatorio e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni – Con il Decreto pubblicato il 26 luglio 2017, sono stati prorogati i termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione e comunicazione di dichiarazioni fiscali.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 1, lettera b) dispone che sono presentate entro il 31 ottobre 2017 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, dei seguenti soggetti:
Nel documento di prassi, l’Agenzia, chiarisce che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Statuto dei diritti del contribuente), il contribuente può interpellare l’Amministrazione Finanziaria al fine di ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti.
L’Agenzia, precisa che, in tale ambito rientrano le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio ACE, in presenza di sterilizzazioni derivanti da operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici, ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 14 marzo 2012.
Ciò premesso, in considerazione della proroga, tutte le istanze di interpello relative al periodo d’imposta 2016, ivi incluse quelle di tipo probatorio relative alla agevolazione ACE, vanno considerate ammissibili se presentate dai contribuenti entro il 31 ottobre 2017.
Decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del nuovo Decreto ACE – Una novità degna di nota introdotta con il Decreto 3 agosto 2017, riguarda la rimodulazione della disciplina antielusiva speciale di cui all’articolo 10 del decreto ACE, per effetto della quale operano sterilizzazioni della base agevolabile.
Tale modifica si è resa necessaria al fine di intercettare ipotesi di duplicazione del beneficio ACE, a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, operata per il tramite di operazioni intercorse con soggetti, pur appartenenti al medesimo gruppo, residenti in Paesi diversi
dall’Italia.
Nello specifico, nell’articolo 10 del citato Decreto, nella sezione “Disposizioni comuni”, è contenuta la nuova disciplina antielusiva speciale tendente ad evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio.
In particolare, gli interventi del legislatore hanno riguardato:
Si rileva che, il comma 4 dell’articolo 10 prevede che, l’indagine sulla composizione della compagine sociale debba essere effettuata tenendo in considerazione: presenza di una società quotata e la presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Un ulteriore novità, riguarda l’introduzione del comma 5 che, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, dispone una regola di distribuzione proporzionale delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.
Tenuto conto della decorrenza delle nuove disposizioni, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, le norme della disciplina antielusiva speciale, nella nuova formulazione, trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018. Pertanto, nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018 sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito del nuovo articolo 10, poste in essere dal 2011 al 2018.
Nella Circolare in commento si precisa che, per effetto della clausola di salvaguardia, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione stessa.
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