È quanto si ricava dalla sentenza 382/29/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
La vicenda. La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con cui erano recuperate le maggiori IVA e IRAP nei confronti di una Sas che, a detta dell’Ufficio, aveva partecipato a una frode IVA.
L’atto impositivo è stato impugnato dinanzi alla CTP di Milano, ma senza successo. Da qui il giudizio d’appello nel quale la società ha lamentato la falsa applicazione delle norme che disciplinano l’istituto del raddoppio dei termini per l’accertamento. Infatti la CTP non aveva considerato che l’avviso era stato emesso per un anno di imposta (2004) già accertato nel 2006 per le stesse presunte violazioni e riaperto a seguito dell’inoltro, nel 2010, della notizia di reato all’autorità giudiziaria. L’Ufficio aveva quindi fatto un uso strumentale della denuncia penale, cioè per riaprire l’anno di imposta già accertato e decaduto.
Osservazioni della CTR. Ad avviso della CTR Lombardia, il motivo è fondato e va accolto. Invero, le norme che prevedono il raddoppio del termine entro il quale l’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente presuppongono che il termine originario non sia ancora scaduto; altrimenti il legislatore avrebbe fatto riferimento alla “riapertura del termine”.
Una diversa interpretazione, per i giudici regionali della Lombardia, esporrebbe i contribuenti alla possibilità di essere sottoposti ad accertamento anche a distanza di molti anni dalla scadenza del termine ordinario dei quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o dei cinque anni da quella in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata. Ciò farebbe venire meno la certezza delle situazioni giuridiche che con la fissazione dei termini di decadenza – oltreché di quelli di prescrizione – il legislatore ha voluto garantire.
D’altronde, afferma ancora la CTR, sia il quarto comma dell’articolo 43 del D.P.R. 600/73 che il quarto comma dell’articolo 57 del D.P.R. 633/72, “secondo i quali un avviso di accertamento integrativo può essere notificato fino alla scadenza dei termini previsti dai commi precedenti, fanno comprendere che non è possibile una riapertura dei termini una volta maturati, e ciò se vale per un accertamento integrativo vale, per la medesima ragione, anche per il raddoppio dei termini in presenza di ipotesi di reato”.
Nel caso in esame, dunque, la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento era avvenuta il 31 dicembre 2009, perché i fatti contestati riguardavano il periodo d’imposta 2004.
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