L’accertamento con metodo sintetico deve essere annullato, se il contribuente dimostra con idonea documentazione la permanenza sui propri conti di disponibilità provenienti da disinvestimenti. A tal fine è sufficiente l’esibizione dell’estratto conto da cui desumere che non si è trattato di somme semplicemente in “transito”. È quanto emerge dalla sentenza 18 febbraio 2014 n. 8995 della Corte di Cassazione.
La vicenda. Un contribuente ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente un reddito tassabile superiore a quello denunciato, basandosi su indici sintomatici di capacità contributiva (il possesso di alcuni immobili e di un’autovettura).
Il ricorso del contribuente è stato rigettato dalla CTP con sentenza poi riformata dalla CTR, secondo la quale era stata raggiunta la prova della disponibilità di somme derivanti da disinvestimenti e, dunque, della disponibilità di redditi esenti.
Ebbene, con la pronuncia in rassegna la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di merito, avendo ritenuto fondata la doglianza dell’Ufficio ricorrente secondo cui il contribuente non aveva fornito la prova che i redditi esenti fossero stati utilizzati proprio per coprire le spese contestate.
Osservazioni della SC. Gli Ermellini ricordano che, qualora l’Amministrazione Finanziaria determini sinteticamente il reddito del contribuente, quest’ultimo è ammesso a dimostrare che il maggior reddito determinato dall’Ufficio è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di questi importi e la durata del loro possesso devono, però, essere provati con idonea documentazione. La prova dell’entità e della durata del possesso, infatti, consente di desumere che i redditi esenti sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, non essendo sufficiente a tal fine il semplice “transito” delle somme sui conti dell’accertato. Ad avviso della SC, un siffatto onere probatorio non è particolarmente oneroso, potendo essere assolto mediante la produzione degli estratti conto.
Insomma, la pronuncia lascia intendere che il contribuente può superare la presunzione dell’Ufficio dimostrando un saldo bancario sufficientemente capiente rispetto al reddito accertato sinteticamente. Ciò rappresenta un’importante apertura rispetto all’indirizzo più rigoroso secondo cui il contribuente deve dimostrare che la spesa per incrementi patrimoniali è stata proprio sostenuta con i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato.