È quanto si evince dalla sentenza n. 450/06/14 della Commissione Tributaria Regionale di Milano con cui è stato confermato il verdetto favorevole alla parte contribuente espresso dai giudici di primo grado.
La vicenda. La controversia ha riguardato un avviso di accertamento sintetico ex articolo 38 D.P.R. n. 600/73, con l’utilizzo d’incrementi patrimoniali e coefficienti redditometrici. Per l’anno 2005 il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi – “nella ragionevole convinzione di percepire un reddito inferiore a limite a tal fine previsto” – per cui l’Ufficio finanziario si è avvalso del più ampio termine d’accertamento (cinque anni) previsto dall’articolo 43 comma secondo del D.P.R. 600/73 per i casi di omessa presentazione della denuncia dei redditi.
Proprio con riferimento all’emissione dell’avviso di accertamento oltre al termine ordinario di quattro anni, la Commissione Regionale di Milano ha ritenuto di dovere stabilire “se ricorre il caso di omessa dichiarazione nell’ipotesi di soggetto che sia titolare di un reddito risultante all’anagrafe tributaria, ma che sia inferiore al limite previsto per l’obbligo di dichiarazione, e se a tale fine rilevi (nel senso di aggiungersi) il reddito accertato in via sintetica dall’Ufficio”.
Osservazioni della CTR. Ebbene, il collegio meneghino di secondo grado ha ritenuto non assimilabile il caso del soggetto che, pur avendo la consapevolezza di avere un reddito accertabile superiore al limite previsto per l’obbligo dichiarativo, non presenta comunque la denuncia dei redditi, con quello del soggetto che dispone invece di un reddito che solo all’esito dell’accertamento sintetico supera detto limite e che dunque non presenta alcuna dichiarazione, perché convinto di non avere alcun obbligo a riguardo.
Ad avviso della CTR, “il dato normativo contenuto nell’articolo 43 della omessa dichiarazione non può che essere riferibile all’analoga violazione tributaria, che come è noto deve essere connotata da una necessaria componente soggettiva nella forma del dolo o colpa (cfr. art. 5 D.L.vo. n. 472/97), componente che di certo è esclusa nel caso del soggetto, come nella specie, che versi in una situazione di legittima buona fede”.
Avviso fuori termine. Nel caso di specie, pertanto, il termine decadenziale applicabile all’accertamento notificato al contribuente non poteva essere quello quinquennale, ma quello quadriennale di cui al primo comma dell’articolo 43 del D.P.R. 600 cit., non ricorrendo un caso di omessa dichiarazione (secondo l’interpretazione sopra esposta). Da qui il rigetto dell’appello dell’Ufficio e la sua condanna al pagamento delle spese di lite (euro cinquecento).
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