Una società ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, con metodo analitico – induttivo, spiccato dall’Ufficio finanziario per liquidare maggiori imposte, in ragione di ricavi non dichiarati e di costi indeducibili documentati, tra l’altro, mediante l’applicazione degli studi di settore.
La contribuente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione, doglianze che sono state entrambe respinte dai supremi giudici.
A giudizio della Cassazione, l’Ufficio ha operato secondo lo schema del procedimento analitico – induttivo, muovendo dalle manchevolezze riscontrate nella contabilità aziendale – “e, segnatamente, dalla constatazione che tra i componenti positivi di reddito non trovava giustificazione l’appostazione in punto di rimanenze” -, per le quali, pur avendo richiesto chiarimenti e documenti a titolo di prova, non aveva ottenuto alcunché dalla contribuente. Peraltro in sede di verifica era emersa l’indebita deduzione di costi non di competenza.
In ragione di questo duplice riscontro contabile, l’Ufficio ha quindi proceduto, anche facendo leva sull’efficacia presuntiva degli studi di settore, a rideterminare il reddito d’impresa mantenendosi sostanzialmente aderente allo schema caratteristico dell’accertamento analitico – induttivo che, come noto, postula l’“incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi contabili, essendo legittimato l’Ufficio accertatore solo a completare lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 17952/13).
Nel caso non si può dunque ritenere che l’accertamento sia illegittimo “perché”, affermano gli ermellini, “contrariamente a quanto sostenuto, gli studi di settore, coerentemente alla loro natura di estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali elaborati sulla base dell’analisi delle dichiarazioni di un campione di contribuenti (in questi termini si esprimono le SS.UU. 26635/09), sono stati utilizzati dall’ufficio in guisa di strumento di valutazione di una situazione reddituale contabilmente inattendibile, in adesione a un modello procedimentale che la giurisprudenza della Corte ha più volte riconosciuto legittimo allorché ha identificato gli studi di settore quali supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice ed ha ritenuto che i dati possono essere utilizzati dall’ufficio anche in contrasto con le risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, finché non ne sia dimostrata l’infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente” (da ultimo Cass. n. 3302/14).
Il ricorso della società, pertanto, è stato rigettato.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/accertamento-induttivo-con-gli-studi-di-settore,3,26890
wordpress theme by initheme.com