In caso di accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, artistiche, agricole o professionali, al contribuente deve essere consegnata una copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, pena l’illegittimità del successivo atto di rettifica, per violazione del principio del contraddittorio.
La mancata redazione di un processo verbale dell’attività espletata dagli organi di controllo non è giustificata dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non è stata svolta alcuna attività istruttoria, ma una mera richiesta di documentazione al contribuente.
È quanto emerge dalla sentenza 17 aprile 2015 n. 7843 della Sezione Tributaria della Cassazione.
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