Sul punto si è pronunciata in più occasioni la Corte di Cassazione, fornendo qualche tassello utile per sciogliere uno dei nodi più spinosi sull’argomento, peraltro non affrontato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 18184 del 29/07/2013. È il caso, ad esempio, della sentenza n. 11944 del 13/07/2012 della Sezione Tributaria.
Il caso. Sulla base di un pvc della Guardia di Finanza, vengono notificati a una società per azioni diversi avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta su acquisti documentati da fatture soggettivamente inesistenti, per gli anni 2001 e 2002. Quello relativo al 2001, peraltro, viene notificato dall’Agenzia delle Entrate prima del decorso del termine di 60 giorni dalla conclusione della verifica, in quanto era prossimo il termine di decadenza per l’accertamento (31 dicembre).
I ricorsi della Società contribuente, dopo esser stati riuniti, sono stati, in parte, accolti dalla CTP; decisione che, su impugnazione di entrambe le parti, è stata confermata in sede di appello. Quest’ultimo giudice affermava, tra l’altro, che la violazione del termine di cui all’art. 12, co 7, della L. n. 212 del 2000, non comportava la nullità dell’avviso d’accertamento, non essendo tale sanzione comminata dalla legge.
Il ricorso. Per la cassazione della sentenza ricorrono, in relazione alle statuizioni che le hanno viste soccombenti, in via principale, la Società e, in via incidentale, l’Agenzia delle Entrate. Tralasciando le questioni di merito, con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12, co. 7, della L. 212 del 2000; 21 septies della L. n. 15 del 2005; 24 e 91 Cost., per avere la CTR ritenuto valido l’avviso d’accertamento, relativo all’anno 2001, ancorché notificato prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente, senza che fossero esplicitati i motivi dell’urgenza.
La ricorrente sostiene che “l’inosservanza del termine dilatorio previsto dall’art. 12, co. 7, della L. 212 del 2000, in assenza di particolare e motivata urgenza, comporta la nullità dell’atto impositivo, secondo il tenore letterale della norma, ed a garanzia del diritto di difesa e dei principi di buona amministrazione, indicati con l’ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009 della Corte Cost.”.
La tesi della Cassazione. La Sezione Tributaria non condivide il punto di vista della società ricorrente, formulando il principio per cui “l’effetto derogatorio dell’urgenza sussiste ex se senza che sia a tal fine necessario che il fatto che la determini sia enunciato nell’atto impositivo, il quale, a norma del menzionato art 7 dello Statuto del contribuente, deve indicare esclusivamente le ragioni della pretesa tributaria”.
Ma nella sentenza in commento, la Corte aggiunge un ulteriore passaggio degno di nota, affermando che “nel caso in esame, l’esigenza di provvedere senza ritardo risulta in re ipsa dal fatto che era in scadenza, come dedotto dalla controricorrente, il termine di decadenza di cui all’art. 57 del dPR n. 633 del 1972 per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2001”.
Secondo la Sezione Tributaria, in sostanza, l’imminenza dei termini decadenziali per l’azione di accertamento da parte del Fisco costituisce un valido argomento per sostenere la presenza delle ragioni di particolare e motivata urgenza, che l’art. 12, comma 7 dello Statuto pone alla base della legittimità dell’accertamento anticipato.
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