Raddoppio termini – L’art. 37, co. 24, 25 e 26, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto una modifica ai termini di decadenza dell’attività accertatrice, sia in tema di imposte sui redditi che in materia di imposta sul valore aggiunto, raddoppiando, in presenza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale (perseguibili ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), i termini previsti dall’art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art. 57, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Denuncia – In particolare, si tratta dei casi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che a causa delle loro attività di servizio o delle loro funzioni, venendo a conoscenza di notizie di reato perseguibili d’ufficio, sono tenuti a farne denuncia per iscritto.
Reati – I reati di cui trattasi sono riferiti al caso di emissione di fatture false, distruzione di documenti contabili, e per importi di un certo rilievo, ai casi di dichiarazione omessa, infedele o fraudolenta. anche se non espressamente previsto dalla norma, il raddoppio dei termini dovrebbe estendersi anche all’Irap, in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs. 446/1997 al D.P.R. 600/1973 (di tale avviso è stata la Ctp di Massa Carrara, con la sentenza 8 febbraio 2011, n. 74).
Invio – La portata applicativa della disciplina del doppio termine prevede che ciò si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e tutto questo vale per il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Ne deriva che il raddoppio dei termini di accertamento potrà intervenire solamente a condizione che i termini di rettifica ordinari non siano ancora scaduti.
Accertamento – La semplice enunciazione nell’avviso di accertamento (o nel p.v.c.) dell’inoltro della notizia di reato alla Procura della Repubblica, senza ulteriori elementi, non legittima l’Ufficio a beneficiare del raddoppio dei termini, tenuto conto che l’Ufficio che si avvale del doppio termine per l’accertamento ha l’obbligo di allegare alle eventuali controdeduzioni che andrà a depositare in Commissione tributaria copia della denuncia penale presentata alla competente Procura della Repubblica.
Giudice – L’omessa allegazione della denuncia, se non sanata in corso di causa, impedisce al giudice della Commissione tributaria di verificare la sussistenza dei presupposti indicati nell’art. 43, co. 3, D.P.R. 600/1973 ed apprezzare se l’utilizzo del raddoppio dei termini sia o meno legittimo.
Obblighi – Invece se il fatto non costituisce reato, non sussiste neppure l’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria della denuncia, quindi nel caso di specie l’ufficio non può avvalersi dell’istituto del raddoppio dei termini. Concludendo pertanto che affinché valga la regola del termine doppio occorre la presenza di un reato e l’invio della comunicazione del crimine.
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