Il controllo formale così come stabilito dall’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:
• la documentazione conservata dal contribuente;
• i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.).
A tal fine è necessario conservare ad esempio, per le spese mediche, scontrini della farmacia, fatture e ricevute per prestazioni mediche, tenendo presente che in sede di controllo l’Agenzia non richiederà solo la prova del pagamento, ma anche la relativa prescrizione. Così, per la detraibilità degli interessi passivi, richiederà copia del contratto di mutuo, copia dell’atto di compravendita dell’immobile, quietanze di pagamento degli interessi passivi e tutta la documentazione che attesta la residenza e l’uso come abitazione principale.
Importante è anche ricordare che l’Ufficio è autorizzato a richiedere copia della documentazione anche di un anno decaduto, se negli anni successivi, oggetto ancora di accertamento, è stata detratta la quota di un decimo.
Ad esempio, a prescindere dal fatto che il 2005 sia decaduto, l’amministrazione è legittimata a richiedere copia della documentazione (fatture e bonifici effettuati) se nel 2011 è stata detratta la quota di un decimo in quanto i relativi termini non sono ancora spirati.
Se la documentazione fornita all’Agenzia delle Entrate non prova la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non risponde all’invito, l’Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
• escludere, in tutto o in parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;
• rideterminare i crediti d’imposta;
• calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
• correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Qualora l’Agenzia delle Entrate, verificati i documenti, rilevi qualche irregolarità, dovrà emettere un’altra comunicazione, il c.d. “avviso bonario” con il quale sono richieste le imposte che non sono pagate.
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