Premessa – Il D.Lgs. 175/2014 ha profondamente cambiato il rapporto tra contribuente e professionista fiscale nell’ambito dell’assistenza prestata in merito al Modello 730; a seguito delle innovazioni introdotte dal menzionato D.LGS. n. 175 del 2014 – che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata – viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il Modello 730 (Circolare A.D.E. n°7/E 2017).
In caso di apposizione di un visto di conformità infedele il Caf o il professionista che presta assistenza fiscale è tenuto a pagare una “somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (art.13 D.Lgs. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” ai sensi dell’art. 36 ter D.P.R. 600/73 (controlli formali delle dichiarazioni), fermo restando la responsabilità del contribuente in caso di un comportamento doloso o colposo dello stesso e la verifica residuale del possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni e deduzioni di diverso tipo.
Come specificato nella Circolare n°7/E il CAF o il professionista abilitato è tenuto a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del DM n. 164 del 1999. Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del D.LGS. n. 241 del 1997 sopra richiamato, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli. Con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 del menzionato art. 39, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.
La menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele connesso a:
Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica:
Il documento di prassi in commento precisa che resta fermo controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni che deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa. Al riguardo, la Circolare n. 26/E del 31.05.2005 ha chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione. Il rilascio del visto di conformità non implica però il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari,). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del D.LGS. n. 23 del 2011).
La verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell’art. 39, commi 4 e 4-ter, del D.LGS. n. 241 del 1997, nell’ambito della condotta dei CAF ai fini dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).
Rimedi al visto di conformità infedele – Se entro il 10 novembre, per eliminare errori derivanti da un visto di conformità infedele il CAF o il professionista abilitato trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il professionista è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo della sola sanzione. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 193/2016, in caso d’infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla precedente normativa sopra richiamata, sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26 comma 3-ter del D.M. 164/99.
In tal caso è dovuta la sola sanzione, ravvedibile ai sensi dell’art .13 del Decreto Legislativo 472/1997 (ravvedimento).
Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione pecuniaria che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.
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