Da quest’anno, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2014, nel caso in cui venga apposto un visto di conformità infedele al modello 730, il Fisco si rivolgerà direttamente al Caf o al professionista non solo per richiedere la sanzione, ma anche per il versamento dell’imposta e degli interessi. L’Ufficio provvederà pertanto, alla verifica del visto di conformità che avverrà entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della dichiarazione, ossia entro la fine dell’anno 2017 per le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta relativo all’anno 2014.
Se Caf e professionisti si accorgono, anche in fase di esame dei documenti richiesti dall’Ufficio, di aver commesso degli errori, possono entro il entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata rilevata, trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente.
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