Il caso. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana annullava un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali escludendo che il contribuente fosse decaduto dalle agevolazioni cosiddette “prima casa” con riguardo a un immobile acquistato nel 2005.
PRG approvato dopo la costruzione. Ad avviso del giudice dell’appello, l’immobile oggetto di controversia, pur sorgendo in area destinata “a ville”, non poteva considerarsi di “lusso” in considerazione della data in cui era stato realizzato, ossia il 1990. A quell’epoca, infatti, non era stato ancora approvato il PRG.
L’interpretazione della S.C. Ebbene, l’assunto della CTR della Toscana ha trovato l’avallo dei giudici di legittimità. Nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affidato a un unico motivo, la Sesta Sezione Civile – T del Palazzaccio ha spiegato che la dizione dell’articolo 1 del D.M. 2 agosto 1969, che considera “di lusso” le costruzioni nelle aree destinate a “ville”, “parco privato”, o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata, ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica idonea di per sé a qualificare l’immobile come “di lusso”.
È evidente, tuttavia, come l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico che destini l’area a villa o parco privato debba precedere la costruzione dell’immobile; e ciò perché si presuppone che la costruzione realizzata in area destinata a villa o parco privato corrisponda tipologicamente al tipo di abitazione che su quell’area può essere realizzato – villa o parco privato. Deve pertanto ritenersi irrilevante per la qualificazione dell’abitazione come “di lusso” l’adozione di uno strumento urbanistico che destini l’area a “villa” o “parco privato” solamente dopo la realizzazione della costruzione stessa.
Conferma dell’agevolazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, gli Ermellini hanno ritenuto corretto il verdetto del giudice di merito, che quindi non è incorso, come lamentato dalle Entrate, nel vizio di violazione di legge, e segnatamente dell’articolo 1 parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986. Le spese del giudizio sono state compensate tra la parti.
wordpress theme by initheme.com