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30 ottobre 2014: beni aziendali in uso ai soci e familiari

27 Ottobre 2014silvanaNews

La scadenza a regime è quella dei 30 giorni successivi all’invio di Unico

L’obbligo di comunicare i dati 2013 relativi ai beni d’impresa concessi in uso a un socio o a un familiare dell’imprenditore, così tutte le informazioni inerenti al bene e alla persona che beneficia dello stesso, è previsto per il 30 ottobre 2014.
Per i soggetti, che utilizzano il bene aziendale, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo corrisposto costituisce “reddito diverso”, da far concorrere al reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 2, co. 36-terdecies del D.L. 138/2011.
D’altro canto all’impresa concedente, è preclusa la possibilità di dedurre i costi relativi ai beni dati in uso (ex comma 36-quaterdecies della citata norma).L’adempimento sussiste in capo alla società concedente, esclusivamente in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pagato alla società per il godimento del bene, differenza che, per il socio (o familiare dell’imprenditore) utilizzatore, integra un “reddito diverso”.
In alternativa, può provvedere alla comunicazione anche lo stesso socio o familiare.

I beni –
Tra i beni da inserire nella comunicazione vi sono autovetture e altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri beni (come cellulari, computer, ecc.), solo se di valore superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Restano esonerati dall’obbligo i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale, agli amministratori e al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit, nonché i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a Enc soci, che li utilizzano per soli fini istituzionali.
Infine non vanno inclusi gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni a uso pubblico per i quali spetta l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.I dati da comunicare – Le informazioni richieste nella comunicazione sono:
• tipologia di utilizzo del bene (uso esclusivo o non esclusivo);
• data di subentro, se c’è stato un precedente utilizzatore;
• data di inizio concessione bene (se l’utilizzo del bene è iniziato prima dell’1 gennaio 2012, va indicato “01012012”);
• data di fine concessione bene, se nell’anno ha avuto fine il godimento del bene;
• titolo con cui è concesso il bene, se in comodato, in uso o per altra forma di godimento;
• corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l’anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto;
• valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinato in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir e ai criteri evidenziati nelle circolari 24/E e 36/E del 2012.Attenzione, l’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui si continua a utilizzare nell’anno di riferimento della comunicazione.

La nuova scadenza a regime – L’adempimento va effettuato entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento ovvero in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti, in altre parole, quest’anno, entro giovedì 30 ottobre 2014.
Con provv. 54581 del 16.04.2014 è stato modificato il provv. n. 94902 del 2 agosto 2013, portando a regime la scadenza dal 30 aprile al 30° giorno successivo alla presentazione del modello dichiarativo.
Più in particolare, la comunicazione deve essere effettuata “entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento”.
Anche per quanto riguarda la comunicazione dei finanziamenti, il provv. n. 54581 del 16.04.2014, modificando il punto 5.5 del provv. n. 94904 del 2 agosto 2013, ha stabilito che “la comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti”.
Il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.

La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo. Per detti motivi il nuovo termine prevede, per entrambe le comunicazioni, una tempistica successiva (30 giorni) alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/30-ottobre-2014-beni-aziendali-in-uso-ai-soci-e-familiari,3,24322

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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