Continua l’esame del decreto sulle semplificazioni fiscali che dovrebbe vedere la luce entro settembre, attuando così una parte importante della delega fiscale (Legge 23/2014).
Tra le novità in vista, sicuro rilievo potrebbero avere le nuove previsioni in tema di società di comodo.
Più precisamente, la Commissione Finanze alla Camera ha chiesto che il periodo rilevante ai fini del test delle perdite triennali passi da 3 a 5 periodi d’imposta.
Potrebbero quindi essere considerate in perdita sistematica soltanto le società che per cinque esercizi hanno riportato una perdita d’esercizio (o quattro esercizi in perdita e uno con reddito inferiore a quello minimo presunto), e che non possono beneficiare di cause di esclusione o di disapplicazione automatica.
Soprattutto con riferimento a queste ultime, particolarmente interessante sarebbe la possibilità di beneficiare di un più ampio periodo di osservazione, entro il quale le singole cause di disapplicazione potrebbero essersi verificate.
Nonostante la novità possa apparire di sicuro interesse per i contribuenti, alcune obiezioni sono state già sollevate in merito a quello che potrebbe rivelarsi l’ennesimo pasticcio del Legislatore volto a trovare una soluzione a una previsione di per sé nata sbagliata.
Si pensi, a tal proposito, ai periodi pregressi. Se è vero che dal 2014 in poi il periodo di osservazione diventa pari a cinque periodi d’imposta, come valutare le posizioni di chi, negli esercizi passati, non ha superato il test delle perdite triennali?
Volendo fornire un esempio, si può pensare alla posizione di un contribuente che in Unico14 (periodo di competenza 2013) sia risultato di comodo in quanto ha riportato una perdita fiscale negli esercizi 2012, 2011 e 2010.
Lo stesso contribuente, però, nel 2009 ha dichiarato un utile fiscale e il suo reddito non era inferiore a quello minimo previsto ai fini del test di operatività.
Questo contribuente potrà eventualmente avvalersi delle nuove previsioni? Potrà quindi dimostrare di aver superato il test delle perdite sistematiche in quanto, nel 2009 (quarto esercizio precedente), ha dichiarato un utile fiscale?
La riforma sperata
Se un allungamento del periodo di osservazione può apparire come una novità estremamente rilevante per i contribuenti, sicuramente la strada migliore può essere individuata nella completa riformulazione della disciplina in oggetto.
Da sempre infatti la dottrina ha sottolineato che è del tutto privo di logica correlare il test delle perdite triennali alle società di comodo: quest’ultima disciplina è infatti sorta con l’esclusivo fine di scoraggiare la nascita delle società di mero godimento, e non si vede come questa fattispecie possa essere legata al protrarsi di una perdita fiscale.
Effettivamente, un intervento riformatore più radicale risponderebbe anche meglio agli indirizzi forniti con la delega fiscale, la quale ha richiesto la revisione complessiva della disciplina.
Le altre novità alle porte
Oltre alle novità in tema di società in perdita sistematica, altre riforme potrebbero essere introdotte con il decreto attuativo della delega fiscale.
Si pensi, a tal proposito, alle possibili modifiche che potrebbero essere introdotte in tema di appalti: si lavora infatti all’esclusione della responsabilità solidale del committente in relazione agli obblighi di carattere fiscale.
Potrebbero inoltre essere riviste anche le norme in tema di responsabilità di Caf e professionisti in materia di 730.
Saranno invece quasi sicuramente stralciate le nuove disposizioni in tema di Stp. Se è infatti vero che era stata prospettata l’applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica anche a queste realtà, è stato rilevato come tale previsione possa finire per ostacolare la costituzione di Stp nella forma di Spa e coop, creando inoltre una contraddizione fra regole fiscali (principio di cassa) e regole contabili (principio di competenza).
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