Premessa – Il DL 193/2016 pubblicato in data 24.10.2016 in GU, serie generale 249, diventerà noto per essere il Decreto “Taglia Equitalia”.
Da esso si apprende che a far data dal 1 luglio 2017 Equitalia cesserà di essere l’ente per la riscossione. A parte tale rilevante notizia con annessi e connessi, ciò che in questo articolo si vuol far rilevare è che il decreto medesimo contiene tutta una serie di importanti novità per i contribuenti.
Fra queste novità si annovera anche l’eliminazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni o prestazioni di servizi.
ELIMINAZIONE DEGLI INTRA ACQUISTI – Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
L’art. 4, co.4, DL 193/2016 recita:
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:
… omissis…
b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse.
Nella disposizione normativa di cui sopra appare chiaro che SOLO relativamente agli acquisti di beni effettuati presso operatori comunitari e relativamente alle prestazioni ricevute, sempre da operatori comunitari, viene meno l’obbligo della presentazione del Mod. Intrastat previsto dall’art. 50, co.6, DL 331/93.
Secondo tale ultima disposizione prevista dall’art. 50, co.6, appena citato, i contribuenti presentano in via telematica all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.
La motivazione parrebbe, come rilevabile in premessa del DL 193/2016, riconducibile al fatto della considerata e straordinaria necessità di procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all’Amministrazione Finanziaria ai fini dell’attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità.
GLI EFFETTI DELL’ELIMINAZIONE DEGLI INTRASTAT – in effetti pare cosa di poco conto, anche se in termini di tempo, denaro nonché rischio di errore i contribuenti avranno, con decorrenza 1.1.2017 alcuni vantaggi, ma anche svantaggi.
Non dovranno più essenzialmente preoccuparsi di dover comprendere se la loro periodicità sia trimestrale o mensile, almeno in materia di acquisti, poiché non vigerà più l’obbligo di presentazione, così come stabilito dalla nuova disposizione normativa, tuttavia ciò potrebbe comportare un aggravio in più in termini di comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute, cioè il nuovo spesometro trimestrale, previsto dall’art. 4, co.1 DL 193/2016 il quale ha modificato l’art. 21 del DL 78/2010, istitutivo, appunto dello spesometro medesimo.
Se, infatti fino al 2015, entro il 20.04 di ogni anno, era necessario comunicare i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA, fatte salve le operazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, come ad esempio proprio i dati relativi alle operazioni intracomunitarie, dal 2017 (fermo rimane l’obbligo annuale per l’anno d’imposta 2016) venendo meno l’obbligo del mod. Intrastat per gli acquisti intracomunitari, con tutta probabilità si assisterà all’obbligo di comunicazione per tali operazioni nello spesometro trimestrale.
Nella pratica: “morta” una comunicazione se ne fa un’altra.
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