La Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA (LI.PE.) relativa al quarto trimestre 2017 è agli sgoccioli. Ricordiamo infatti che l’adempimento, a differenza di quanto è accaduto per la Comunicazione Dati delle Fatture Emesse e Ricevute (spesometro), non ha subito alcun rinvio.
Gli operatori sono dunque alle prese con la frettolosa chiusura dei conti del quarto trimestre 2017, e si apprestano ad approntare gli invii telematici. Tuttavia, non è inusuale che (intanto che ci siamo) contestualmente si predisponga anche lo spesometro e la dichiarazione IVA.
Probabilmente, pertanto, sono numerose le dichiarazioni IVA già pronte, ed il quesito di un lettore ci offre a tal proposito uno spunto di riflessione, che merita approfondimento: “laddove la dichiarazione Modello IVA 2018 (riferimento 2017) fosse effettivamente trasmessa telematicamente entro il 28 febbraio 2018 (termine della LI.PE.), la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del IV trimestre potrebbe essere omessa, considerandosi assorbita nel dichiarativo annuale?”.
Effettivamente, se si pensa alle norme vigenti in passato, il dubbio potrebbe venire. Ricordiamo, infatti, che quando era in vigore la Comunicazione Annuale IVA, era possibile omettere tale comunicazione laddove, entro il termine della Comunicazione stessa, fosse trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA annuale (all’epoca Modello IVA11).
Nel caso della LI.PE., tuttavia, questa possibilità non esiste.
Non esiste intanto perché non è normativamente previsto questo caso di esonero con riferimento alla comunicazione IVA periodica.
Ulteriormente, entrando nel dettaglio delle funzioni della LI.PE., la mancata trasmissione della stessa andrebbe a generare tutta una serie di successive conseguenze, anche ragionando in maniera armonica con riferimento al modello IVA annuale.
Un primo problema si pone con riferimento all’esposizione dell’acconto IVA dovuto. Tale acconto deve essere esposto nella Comunicazione Periodica delle liquidazioni IVA, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno versato. La funzione di tale indicazione è evidente: sarà sulla scorta di tale dato (comunicato appunto con la LI.PE. del quarto trimestre) che i contribuenti morosi saranno monitorati e sanzionati.
Sostanzialmente è cambiata l’ottica stessa della riscossione dell’IVA: sono le LI.PE. a tenere traccia dei versamenti dovuti, tant’è che, come ben sappiamo, nell’arco di pochi mesi il contribuente che non ha onorato il versamento dell’IVA a debito si vede recapitare prima un “promemoria”, sotto forma di lettera di compliance, che nel giro di poco tempo si trasforma in avviso bonario e poi, in caso, di perdurante morosità, in cartella.
L’amministrazione finanziaria ha pertanto conferito alla comunicazione delle liquidazioni periodiche un grande valore sotto il punto di vista della riscossione, e non ammette deroghe all’obbligo di presentazione.
La LI.PE. dei contribuenti mensili serve all’Erario per controllare gli eventuali debiti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, e lo stesso discorso vale per la liquidazione del IV trimestre dei trimestrali speciali.
I trimestrali “normali”, invece, liquidano l’imposta in dichiarazione IVA annuale, e infatti in sede di LI.PE. del quarto trimestre non devono compilare i righi deputati all’esposizione degli interessi dovuti per le liquidazioni IVA trimestrali, i crediti di imposta eventualmente utilizzati in abbattimento all’imposta dovuta, e nemmeno il saldo a credito o a debito del periodo. Tuttavia, devono comunque trasmettere un dato rilevante ai fini del versamento: l’acconto dovuto (che, ovviamente, può anche essere pari a zero, sia per determinazione storica che per determinazione previsionale o su base liquidazione calcolata al 20 dicembre).
La differenza sostanziale tra la “vecchia” Comunicazione Annuale IVA e le nuove Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche IVA sta, in sostanza, tutta nel termine liquidazioni. Con la vecchia comunicazione si rendeva solo conto della movimentazione posta in essere e quindi, da questo punto di vista, la dichiarazione IVA annuale per poteva sostituirsi alla Comunicazione, fornendo i medesimi dati, e molti altri ancora.
I versamenti dovuti, però (e qui sta il punto) erano esposti nel quadro VH della dichiarazione annuale. Solo con la compilazione di tale quadro l’Erario veniva a conoscenza dei saldi di periodo delle liquidazioni.
Quest’anno, invece, questo compito è stato assegnato alle LI.PE., e infatti, laddove le comunicazioni siano state tutte correttamente presentate, non è nemmeno necessario compilare il quadro VH.
Non si sfugge alla presentazione della LI.PE. del quarto trimestre nemmeno immaginando di indicare i valori nel quadro VH (ad esempio nel caso di contribuente mensile). Infatti, se è ben vero che con la compilazione del suddetto quadro è possibile indicare quei saldi di liquidazione a fronte dei quali la LI.PE. non è stata presentata (o è stata presentata non correttamente), bisogna comunque tenere presente che si tratta di un meccanismo che prevede la correzione di una pregressa omissione o errata trasmissione, circostanze che sono comunque sanzionate (e ravvedibili).
Riassumendo, il non presentare la LI.PE. del quarto trimestre costituirebbe, sempre e comunque, un’omissione di comunicazione obbligatoria, al pari di quanto accade con riferimento a tutti gli altri trimestri, e questo indipendentemente dalla circostanza che la dichiarazione annuale sia già stata, o meno, presentata.
Si consideri anche che, ai sensi del D.L. 50/2017 e come chiarito dalla Circolare 1/E/2018, vi è tempo fino alla trasmissione della dichiarazione IVA (quindi fino al 30 aprile 2018) per la contabilizzazione di fatture di acquisto datate 2017 e ricevute nel 2017, ma che per dimenticanza non sono state contabilizzate in tale anno. Per questa ragione, forse, non è bene affrettarsi alla trasmissione della dichiarazione, rischiando di dover procedere ad un nuovo invio correttivo nei termini nel caso in cui emergesse una qualche fattura dimenticata nel cassetto.
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