Subito dopo le modifiche apportate in tema di split payment dal D.L. n. 50/2017, che ha esteso notevolmente l’ambito applicativo di questa specifica modalità di assolvimento dell’Iva, i contribuenti sono già alle prese con l’ultimo intervento. Un’ulteriore estensione è stata apportata dal D.L. n. 148/2017. Il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una nota del 7 febbraio scorso, ha fornito gli ultimi chiarimenti sul tema precisando come gli elenchi definitivi dei soggetti interessati alla disciplina, pubblicati sul proprio sito, abbiano efficacia costitutiva.
La predetta nota, ha precisato che “Relativamente all’efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze”.
Il citato D.L. n. 50/2017 ha ampliato la platea degli enti tenuti ad applicare il suddetto meccanismo IVA riguardante le prestazioni poste in essere nei confronti di:
L’estensione ha trovato applicazione con riferimento alle fatture emesse con decorrenza dal 1°luglio 2017.
Il D.L. 148/2017, collegato alla legge di bilancio 2018, ha ulteriormente ampliato la platea di soggetti tenuti all’applicazione dello split payment. Si tratta nello specifico delle prestazioni rivolte nei confronti di:
Per quanto riguarda la validità e l’efficacia dei predetti elenchi, ulteriori chiarimenti possono essere desunti dalla Circ. 27/E del 2017 cit., ed in particolare al paragrafo 1.4. Preliminarmente è stato osservato come l’art. 17 – ter, comma 1 – quater del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.L. n. 50/2017, ha previsto che “A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime (…)”.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha osservato come tale indicazione abbia efficacia temporalmente limitata al periodo durante il quale gli elenchi sono provvisori, fino alla pubblicazione definitiva degli stessi. A partire dalla data in cui i predetti elenchi sono definitivi agli stessi deve essere attribuita efficacia costitutiva ai fini dell’applicazione di tali modalità di assolvimento dell’imposta. “A seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l’indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti non è più utile per il fornitore, richiedere la predetta attestazione. Dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, infatti, l’eventuale attestazione resa dalla PA o Società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi. L’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici”.
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