La legge di Bilancio del 2018 ha modificato la disciplina fiscale relativa ai criteri di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Tuttavia, sussistono diverse incertezze interpretative a seguito della mancata previsione di una disciplina transitoria.
Le novità riguardano esclusivamente le cessioni di partecipazioni effettuate da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. In realtà i soggetti interessati dalla novità non sono solo le persone fisiche residenti, ma anche tutti i soggetti non residenti (di solito esonerati a seguito dell’applicazione delle convenzioni), nonché le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia. Anche per questi soggetti, la nuova imposta sostitutiva del 26 per cento riguarderà anche le plusvalenze qualificate, fermo restando il concorso integrale al reddito complessivo imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.
Esclusivamente a tale fine viene meno la distinzione tra le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate. Il trattamento fiscale sarà di fatto omogeneo ed il contribuente dovrà applicare un’imposta sostitutiva pari al 26 per cento.
In realtà la novità non è immediatamente operativa e troverà applicazione a far data dalle plusvalenze realizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Fino alle plusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2018 troveranno ancora applicazione le “vecchie” regole. In sintesi le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni qualificate costituiscono reddito tassabile nella misura del 58,14 per cento.
Invece i plusvalori ottenuti con la cessione di partecipazioni non qualificate, ad esempio una quota del 5 per cento, sono tassati con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26 per cento.
A partire dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 non dovranno più essere tenute distinte le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Il trattamento fiscale sarà lo stesso sia per le partecipazioni di maggioranza, che per quelle minoritarie. Si applicherà in ogni caso l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
La previsione di una disciplina fiscale omogenea, con l’applicazione di un unico prelievo al 26 per cento, determina altresì ulteriori effetti.
Dal 1° gennaio 2019 sarà possibile non tenere distinte le minusvalenze originate dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate. Dopo l’entrata in vigore delle novità sarà anche possibile compensare le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate con le minusvalenze scaturite dalle cessioni di partecipazioni non qualificate. Il basket sarà così unico.
In mancanza di una disciplina transitoria si pone il problema di comprendere la sorte delle minusvalenze realizzate con le cessioni effettuate negli anni precedenti. Non è chiaro se le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre del 2018 debbano continuare ad essere tenute distinte (fino ad esaurimento) ai fini delle compensazioni future. Presumibilmente, in mancanza di una disciplina transitoria, il contribuente potrà, già dal 1° gennaio 2019, compensare le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni qualificate con le minusvalenze dovute alle cessioni non qualificate (relative agli anni precedenti). Ciò anche laddove le minusvalenze siano scaturite da cessioni poste in essere durante il periodo in cui trovava ancora applicazione la “vecchia” disciplina. In pratica, ove l’interpretazione sarà confermata, a far data dal 1° gennaio 2019, le minusvalenze “vecchie” risulteranno essere in ogni caso indistinte ai fini delle operazioni di compensazione. E’ auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisca i necessari chiarimenti anche se manca circa un anno all’entrata in vigore della nuova disciplina.
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