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L’impresa familiare secondo le Sezioni Unite

7 Novembre 2014silvanaNews

Cassazione, sentenza pubblicata il 6 novembre

Non ha diritto al mantenimento né partecipa agli utili il familiare che ha prestato la propria attività di lavoro per una società. È quanto emerge dalla sentenza 6 novembre 2014 n. 23667 delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte.Il massimo consesso di Piazza Cavour ha respinto il ricorso prodotto da un uomo che, ritenuta la sussistenza dei requisiti dell’impresa familiare ex art. 230-bis del codice civile, pretendeva il mantenimento (11.300 euro) e la quota del valore degli incrementi (oltre 71 mila euro) per avere curato il rapporto con i fornitori e per essersi dedicato alla conduzione del bar gestito da una Sas di cui erano accomandante e accomandatario i suoi due nipoti.Con il ricorso per cassazione – inizialmente assegnato alla Sezione Lavoro, che poi ha ritenuto opportuno invocare l’intervento delle Sezioni Unite avendo rilevato un contrasto sulla questione oggetto di causa (compatibilità o meno dell’impresa familiare con la forma societaria) – la difesa ha dedotto la violazione dell’articolo 230-bis citato, vertendosi in tema di società di persone, costituita da soggetti legati da un rapporto di parentela, per la quale, quindi, deve ritenersi sussistente la stessa ratio della tutela legale del lavoro prevista nell’ambito di un’attività commerciale svolta da un aggregato familiare.

Ebbene, per le Sezioni Unite la doglianza è infondata perché tra le diverse tesi in materia è da preferire quella “dell’incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina delle società di qualunque tipo”.

Infatti si deve ritenere che “l’istituto dell’impresa familiare, introdotto con la riforma del diritto di famiglia (articolo 89, legge 19 maggio 1975 n. 151), in chiusura di regolamentazione del regime patrimoniale della famiglia, abbia natura residuale rispetto a ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile. Il che si evince dallo stesso incipit dell’articolo 230 bis C.c. (“salvo che sia configurabile un diverso rapporto”).

Appare quindi coerente la conclusione che la disciplina sussidiaria dell’impresa familiare sia da intendere recessiva, nel sistema di tutele approntato, allorché non valga a riempire un vuoto normativo, stante la presenza di un rapporto tipizzato, dotato di regolamentazione compiuta e autosufficiente”.

Per le Sezioni Unite, poi, non si può parlare (ad esempio nei casi come quello di specie) di un vuoto assoluto di tutela del lavoro prestato dal familiare, “restando applicabile, in ultima analisi, il rimedio sussidiario, di chiusura, dell’arricchimento senza giusta causa” di cui all’articolo 2041 del codice civile.

In conclusione il ricorso è stato dichiarato infondato, quindi respinto.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/l-impresa-familiare-secondo-le-sezioni-unite,3,24550

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Tag: #impresafamiliare, #mantenimentosocio, #sociofamiliare
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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