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27.12.2016: TERMINE ULTIMO PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

21 Dicembre 2016silvanaNews

IVA

Premessa – Scade in data 27 dicembre 2016 il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA.

Metodo di calcolo – è possibile applicare tre metodologie alternative di calcolo dell’acconto IVA.

Metodo storico: esso consiste nel calcolare l’importo dovuto a titolo di acconto sulla base dell’88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente (ovvero il 2015).

La base di calcolo risulterà diversa a seconda della tipologia di contribuente:

  1. il contribuente mensile dovrà prendere a riferimento la liquidazione IVA del mese di dicembre 2015;
  2. il contribuente trimestrale di cui all’art. 74 del D.P.R. 633/72 (“speciali” o “per natura”) dovrà prendere a riferimento la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre del 2015;
  3. il contribuente trimestrale “per opzione” di cui all’art. 7 del D.P.R. 542 del 1999 dovrà considerare la dichiarazione annuale relativa al 2015.

Metodo previsionale: esso prevede che si calcoli l’acconto in base ad una stima delle operazioni che saranno effettuate entro il 31.12.2016. A seguito di tale scelta di calcolo, il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre 2016.

Metodo analitico (o della liquidazione straordinaria): esso è utilizzabile per determinare l’acconto IVA da versare per il 2016 prendendo a riferimento le operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre a seconda della tipologia di contribuente) fino alla data del 20.12.2016.

Il contribuente trimestrale dovrà guardare:

  • per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.10.2016 – 20.12.2016;
  • per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.10.2016 – 20.12.2016.

Il contribuente mensile, invece, dovrà guardare:

  • per le operazioni attive: quelle effettuate nel periodo 1.12.2016 – 20.12.2016;
  • per le operazioni passive: quelle registrate nel periodo 1.12.2016 – 20.12.2016.

la scelta del metodo da applicare è libera, la più sicura è rappresentata dal metodo storico poiché si basa su un dato certo emergente dall’anno precedente (il 2015) e quindi già ormai consolidato.

Esonero dal versamento dell’acconto – Sono automaticamente esonerati da tale calcolo e conseguente versamento, i contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni:

– Inizio dell’attività nel corso del 2016;
– Versamento di un acconto inferiore a 103,29 Euro;
– Cessazione dell’attività nel corso del 2016

  • Prima dell’1.12.2016, se contribuenti mensili,
  • Prima del 1.10.2016, se contribuenti trimestrali;

– Contribuenti mensili se, nel mese di dicembre del 2015, hanno evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possono o meno aver richiesto il rimborso di tale credito);
– Contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2015, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2015 (per i trimestrali “per opzione”), risultava un credito IVA;
– Contribuenti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2016 con un’eccedenza detraibile d’imposta;
– Contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
– I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72;
– Società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991;
– Contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011;
– Contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190 del 2015;
– Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

Codici tributo – I codici tributo per la compilazione del modello F24 sono i seguenti:

  • 6013: acconto IVA contribuenti mensili
  • 6035: acconto IVA contribuenti trimestrali
  • 6034: acconto IVA contribuenti c.d. “speciali” ex art. 74, DPR 633/72 (distributori di carburante, soggetti che erogano e somministrano gas, acqua ecc..)

Il ravvedimento – Nel caso in cui il contribuente non possa o dimentichi di versare l’acconto alla scadenza prefissata potrà avvalersi del ravvedimento operoso, calcolando sanzioni ed interessi come da art. 13, DLgs 472/97.

I codici tributo da utilizzare:
per il tributo

  • 6013: acconto IVA contribuenti mensili
  • 6035: acconto IVA contribuenti trimestrali
  • 6034: acconto IVA contribuenti c.d. “speciali” ex art. 74, DPR 633/72 (distributori di carburante, soggetti che erogano e somministrano gas, acqua ecc..)

per gli interessi

  • 1991: interessi da ravvedimento operoso IVA

per la sanzione

  • 8904: sanzione per omessi o carenti versamenti in materia di IVA
Autore: Matilde Fiammelli. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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