Metodo di calcolo – è possibile applicare tre metodologie alternative di calcolo dell’acconto IVA.
Metodo storico: esso consiste nel calcolare l’importo dovuto a titolo di acconto sulla base dell’88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente (ovvero il 2015).
La base di calcolo risulterà diversa a seconda della tipologia di contribuente:
Metodo previsionale: esso prevede che si calcoli l’acconto in base ad una stima delle operazioni che saranno effettuate entro il 31.12.2016. A seguito di tale scelta di calcolo, il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre 2016.
Metodo analitico (o della liquidazione straordinaria): esso è utilizzabile per determinare l’acconto IVA da versare per il 2016 prendendo a riferimento le operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre a seconda della tipologia di contribuente) fino alla data del 20.12.2016.
Il contribuente trimestrale dovrà guardare:
Il contribuente mensile, invece, dovrà guardare:
la scelta del metodo da applicare è libera, la più sicura è rappresentata dal metodo storico poiché si basa su un dato certo emergente dall’anno precedente (il 2015) e quindi già ormai consolidato.
Esonero dal versamento dell’acconto – Sono automaticamente esonerati da tale calcolo e conseguente versamento, i contribuenti che si trovano nelle seguenti situazioni:
– Inizio dell’attività nel corso del 2016;
– Versamento di un acconto inferiore a 103,29 Euro;
– Cessazione dell’attività nel corso del 2016
– Contribuenti mensili se, nel mese di dicembre del 2015, hanno evidenziato un credito IVA (indipendentemente dal fatto che possono o meno aver richiesto il rimborso di tale credito);
– Contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2015, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2015 (per i trimestrali “per opzione”), risultava un credito IVA;
– Contribuenti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2016 con un’eccedenza detraibile d’imposta;
– Contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
– I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72;
– Società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398 del 1991;
– Contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011;
– Contribuenti che fruiscono del regime forfetario ex art. 1, comma 54-89 della L. 190 del 2015;
– Contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.
Codici tributo – I codici tributo per la compilazione del modello F24 sono i seguenti:
Il ravvedimento – Nel caso in cui il contribuente non possa o dimentichi di versare l’acconto alla scadenza prefissata potrà avvalersi del ravvedimento operoso, calcolando sanzioni ed interessi come da art. 13, DLgs 472/97.
I codici tributo da utilizzare:
per il tributo
per gli interessi
per la sanzione
wordpress theme by initheme.com